Certificati di infortunio sul lavoro – nuove istruzioni INAIL

da | Mag 12, 2026

L’Inail con Circolare fornisce indicazioni operative in merito la gestione dei certificati di infortunio sul lavoro e la ripresa dell’attività lavorativa.

 Certificazione medica di infortunio

  • La certificazione medica di infortunio viene trasmessa esclusivamente in modalità telematica all’INAIL da parte del medico o della struttura sanitaria che presta la prima assistenza.
  • Il certificato è redatto tramite il modello 1SS, utilizzato sia per il primo certificato che per quelli successivi (continuativi, definitivi, di riammissione).
  • Ogni certificato deve contenere:
    • diagnosi;
    • prognosi con indicazione del periodo di inabilità temporanea assoluta;
    • eventuale presunzione di invalidità permanente.
  • L’ultimo certificato trasmesso, qualora non vi siano ulteriori aggiornamenti, rappresenta la conclusione della prognosi e dell’infortunio.

 Ripresa del lavoro al termine della prognosi

  • Il lavoratore può rientrare in servizio automaticamente alla scadenza della prognosi indicata nell’ultimo certificato, senza necessità di un ulteriore certificato di “guarigione”.
  • Su richiesta del lavoratore o dell’INAIL, può comunque essere rilasciato un certificato medico-legale (anche tramite telemedicina).
  • In assenza di certificazioni successive, l’INAIL provvede a definire il periodo di inabilità entro 15 giorni.
  • Resta ferma la possibilità per l’azienda di attivare la sorveglianza sanitaria tramite il medico competente, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, per la valutazione di idoneità alla mansione.

 Ripresa anticipata del lavoro

  • In caso di rientro anticipato rispetto alla prognosi, il lavoratore può riprendere servizio solo previa presentazione di un nuovo certificato medico che modifichi la prognosi iniziale, riducendone la durata.
  • Tale certificazione può essere rilasciata da qualunque medico.

 Ambito di applicazione

Le indicazioni sopra riportate si applicano anche ai casi di malattia professionale.

Implicazioni per le aziende

Alla luce delle nuove disposizioni, si evidenzia che:

  • non è più necessario richiedere al lavoratore un certificato di “fine infortunio”;
  • il rientro avviene automaticamente alla scadenza della prognosi INAIL;
  • permane l’obbligo di verifica dell’idoneità alla mansione nei casi previsti;
  • occorre prestare particolare attenzione ai casi di rientro anticipato, subordinati a nuova certificazione.

Restiamo a disposizione per eventuali ed ulteriori approfondimenti:

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