In data odierna, le Organizzazioni Sindacali stipulanti Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil hanno comunicato formalmente lo scioglimento positivo della riserva sull’Ipotesi di Accordo siglata il 22 novembre 2025 (All. 1).
Tale comunicazione, che segue l’esito favorevole della consultazione referendaria, rende pienamente effettivi tutti gli istituti contrattuali previsti dall’intesa.
Alleghiamo inoltre la nota illustrativa relativa all’istituto del welfare, art. 17 – Sez. Quarta, Titolo IV – Welfare (All. 2 – testo sottoscritto)
Facendo seguito alla nostra precedente comunicazione, confermiamo quindi che l’erogazione dell’importo di 250,00 euro per l’anno 2026 è anticipata entro la fine del mese di febbraio o comunque entro il primo momento utile successivo considerata la ristrettezza dei tempi tecnici a seguito dello scioglimento della riserva.
Ricordiamo quanto segue:
- Hanno diritto agli strumenti di welfare i lavoratori che abbiano superato il periodo di prova e risultino in forza al 1° febbraio 2026 o siano assunti entro il 31 dicembre dello stesso anno: a) con contratto a tempo indeterminato; b) con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso dell’anno 2026 (1° gennaio – 31 dicembre).
- Gli strumenti di welfare sono riconosciuti anche ai lavoratori in somministrazione;
- Restano esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2026 e il 31 dicembre 2026;
- Si specifica che, poiché l’anticipo al mese di febbraio per l’anno 2026 non permette ai lavoratori a tempo determinato di aver già maturato i tre mesi di anzianità nell’anno in corso, la messa a disposizione del welfare avverrà normalmente al raggiungimento di tale requisito, ferma restando la facoltà aziendale di procedere come trattamento di miglior favore anticipando l’accredito già a febbraio per i contratti con durata superiore ai tre mesi;
- Si ricorda, inoltre, che per il personale in regime di part-time l’importo di 250,00 euro spetta in misura intera, senza alcun riproporzionamento;
- Diversamente a quanto previsto dal precedente CCNL viene esclusa la possibilità di destinare tale somma al fondo mètaSalute, mentre rimane confermata la facoltà di destinazione al fondo di previdenza complementare Cometa, secondo le regole e modalità previste dal fondo stesso.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti sono disponibili i funzionari di riferimento ai consueti indirizzi email:
Per Firenze: s.rinaldo@confindustriatoscanacentroecosta.it
Per Livorno: e.bartolo@confindustriatoscanacentroecosta.it
Per Massa Carrara: a.biso@confindustriatoscanacentroecosta.it
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