L’INPS ha pubblicato la Circolare n. 12 del 5 febbraio 2026, che fornisce le prime indicazioni amministrative e operative sulle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) in materia di:
- obbligo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria,
- requisiti dimensionali dei datori di lavoro,
- modalità di calcolo e invio tramite flusso Uniemens,
- periodi pregressi e istruzioni contabili.
Di seguito un riepilogo operativo per le imprese.
Chi è tenuto al versamento al Fondo di Tesoreria
L’obbligo riguarda tutti i datori di lavoro privati per i quali i lavoratori sono soggetti alla disciplina del TFR ex art. 2120 c.c., ad eccezione del lavoro domestico.
Sono inclusi anche:
- enti pubblici economici e organismi privatizzati (per i rapporti regolati dal diritto comune);
- datori di lavoro con personale all’estero per il quale viene comunque accantonato il TFR.
L’obbligo scatta quando il lavoratore non aderisce alla previdenza complementare e il datore rientra nei requisiti dimensionali previsti.
Nuove soglie dimensionali
La Legge di Bilancio 2026 modifica il criterio dimensionale rendendolo mobile nel tempo, non più legato solo al primo anno di attività.
La media annua dei dipendenti (calcolata sull’anno precedente) determina l’obbligo come segue:
| Periodo | Soglia media dipendenti |
| 2026 – 2027 | 60 addetti |
| 2028 – 2031 | 50 addetti (regime ordinario) |
| Da 1° gennaio 2032 | 40 addetti |
La media è calcolata sull’effettiva attività svolta nell’anno (mesi operativi).
Nota importante:
Per il 2026, la verifica deve riferirsi al 2025. Ciò implica che l’obbligo interessa le aziende già attive nel 2024.
Calcolo della quota mensile
La quota di TFR da conferire è pari a:
- 7,41% della retribuzione utile ai fini TFR (come da art. 2120 c.c.),
- meno lo 0,50% del contributo previsto dalla L. 297/1982, ove applicabile.
Lo 0,50% continua a essere versato con la contribuzione ordinaria.
Decorrenza e scadenze
Le aziende obbligate devono versare le quote al Fondo di Tesoreria:
- mensilmente,
- entro il giorno 16 del mese successivo al periodo di paga di competenza.
Il contributo non beneficia di alcuna agevolazione contributiva.
Misure compensative
Restano in vigore gli esoneri previsti dalla normativa previgente, tra cui:
- esonero dal contributo al Fondo di garanzia TFR (0,20% o 0,40% per i dirigenti);
- riduzione dei contributi sociali (0,28 punti percentuali), in proporzione al TFR conferito.
Istruzioni operative per Uniemens
Le aziende devono:
- richiedere o verificare il codice di autorizzazione “1R” (“azienda con obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria”);
- conferire le quote di TFR tramite gli appositi elementi del flusso Uniemens.
Se il codice “1R” era stato attribuito solo per singoli lavoratori, è comunque necessario verificare ora il requisito dimensionale previsto dalla legge.
Periodi pregressi
Le aziende:
- avviate nel 2025 che raggiungono la media di 50 dipendenti devono versare anche i mesi pregressi dall’avvio attività;
- già attive prima del 2025 e che nel 2025 raggiungono almeno 60 dipendenti devono versare dal 1° gennaio 2026.
L’INPS consente il versamento degli arretrati entro il 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare.
È stato istituito il codice causale “CF05” per Uniemens.
Istruzioni contabili
Restano validi i conti già istituiti per la gestione del Fondo di Tesoreria (TFR 21/110, 21/120, 21/170, 21/180).
Il nuovo codice CF05 confluisce automaticamente nei conti previsti.
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti:
Per Firenze: v.rovai@confindustriatoscanacentroecosta.it
Per Livorno: e.bartolo@confindustriatoscanacentroecosta.it
Per Massa Carrara: a.biso@confindustriatoscanacentroecosta.it


