Aree Idonee FER: Convertito in Legge il decreto legge n. 175/2025

Feb 3, 2026

Nota di approfondimento sulla Legge n. 4/2026 di conversione del decreto legge n. 175/2025 – Transizione 5.0 / Aree Idonee

Contesto

Ricordiamo che il Decreto n. 153 del 2 luglio 2024, cosiddetto” Aree Idonee” ripartisce fra le diverse Regioni e Province autonome le quote di potenza di impianti Fer installabili, con l’obiettivo di aggiungere 80 GW di fonti rinnovabili in esercizio al 2030, rispetto alla quantità di impianti a fonte rinnovabile già installata al 31 Dicembre 2020. Si evidenzia che tale potenza si riferisce a tutte le tipologie di impianti a fonte rinnovabile, includendo anche: rifacimenti e potenziamenti, gli impianti di minore dimensione e gli impianti eolici off-shore.

Con la Sentenza n. 9155 del Tar Lazio del 13 maggio 2025 viene ribaltato l’impianto normativo in quanto viene annullato l’articolo 7, commi 2 e 3, del Decreto ministeriale del 21 giugno 2024, DM Aree Idonee – che dispongono i criteri sulla base dei quali le Regioni devono individuare le aree idonee e non idonee.

Novità

Dopo un inter piuttosto complesso la Legge 15 gennaio 2026, n. 4, di conversione del decreto-legge 22 novembre 2025, n. 175 (Transizione 5.0 – aree idonee), interviene in modo significativo sul Testo Unico FER (D.Lgs. 190/2024), introducendo nuove disposizioni finalizzate a ridefinire e completare la disciplina delle aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili, nonché i relativi regimi amministrativi semplificati.

In particolare, con l’inserimento del nuovo articolo 11-bis viene rivista la disciplina delle aree idonee su terraferma, attraverso una restrizione dell’elenco delle aree considerate idonee ope legis. Restano confermate come idonee, per tutte le tecnologie, alcune categorie di aree già compromesse o infrastrutturali, quali siti di bonifica, cave e miniere dismesse, discariche, aree ferroviarie, autostradali e aeroportuali, nonché beni demaniali. Per il solo fotovoltaico, il legislatore include inoltre le aree interne o prossime agli stabilimenti industriali e quelle adiacenti alle autostrade, introducendo tuttavia limiti più stringenti rispetto alla disciplina previgente di cui al D.Lgs. 199/2021, in particolare con riferimento alla cosiddetta Solar Belt (fasi di idoneità a 350 m).

L’articolo 11-ter disciplina le aree idonee a mare, delineando un quadro normativo unitario per lo sviluppo degli impianti FER offshore.

L’articolo 11-quater introduce invece regimi amministrativi semplificati per gli impianti localizzati in aree idonee, con l’obiettivo di accelerare i procedimenti autorizzativi e favorire il rapido sviluppo delle fonti rinnovabili.

Con l’articolo 11-quinquies vengono definite le condizioni per la realizzazione di impianti nelle zone di protezione dei siti UNESCO, nel tentativo di bilanciare la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico con gli obiettivi di transizione energetica.

Completa il quadro l’articolo 12-bis, che prevede l’istituzione di una piattaforma digitale nazionale per la mappatura delle aree idonee e delle zone di accelerazione, finalizzata a migliorare trasparenza, coordinamento e certezza dei procedimenti.

La disciplina transitoria è stata introdotta in sede di conversione anche in accoglimento delle istanze formulate da Confindustria nel corso dell’iter parlamentare. Le nuove disposizioni in materia di aree idonee (art. 11-bis) e di regimi amministrativi semplificati (art. 11-quater) non si applicano alle procedure in corso alla data del 22 novembre 2025, che proseguono pertanto secondo la normativa previgente. I

Con riferimento alle aree adiacenti agli stabilimenti industriali, la legge elimina il riferimento all’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) quale requisito per qualificare uno stabilimento come rilevante ai fini della Solar Belt, ampliando la platea degli impianti industriali considerabili. Anche tale intervento recepisce una posizione sostenuta da Confindustria, volta a rimuovere un vincolo ritenuto eccessivamente restrittivo.
Contestualmente, la riduzione della fascia di idoneità da 500 a 350 metri introduce un ulteriore elemento di rigidità che potrebbe incidere negativamente sulla concreta disponibilità di superfici idonee, soprattutto nei territori già caratterizzati da un’elevata concentrazione di vincoli ambientali e paesaggistici.

La disciplina dell’agrivoltaico viene significativamente aggiornata mediante l’introduzione di una definizione normativa di “impianto agrivoltaico” nel Testo Unico FER. Viene confermata l’eccezione al divieto generale di fotovoltaico a terra in area agricola, subordinandola alla realizzazione di impianti con moduli in posizione “adeguatamente elevata” dal suolo. A tale previsione si affianca l’obbligo di una dichiarazione asseverata che attesti il mantenimento di almeno l’80% della produzione agricola lorda vendibile. Il mancato rispetto comporta sanzioni amministrative da 1.000 a 100.000 euro, oltre all’obbligo di ripristino dei luoghi e a verifiche comunali nei cinque anni successivi. Confindustria evidenzia come l’assenza di una definizione oggettiva di “adeguata elevazione” e la difficoltà di attestare ex ante il requisito dell’80% introducano incertezze applicative e criticità progettuali.
Ulteriori perplessità emergono in relazione al calcolo delle aree agricole idonee. La legge conferma che le Regioni possono individuare superfici agricole destinabili agli impianti FER entro un intervallo compreso tra lo 0,8% e il 3% della SAU regionale, con possibilità di modulazione a livello comunale. La conversione chiarisce tuttavia che nel calcolo devono essere inclusi anche i terreni occupati da impianti agrivoltaici. Questa impostazione rischia di produrre un effetto restrittivo, poiché l’agrivoltaico, anziché costituire una soluzione aggiuntiva, potrebbe consumare capienza all’interno del limite massimo, riducendo ulteriormente le superfici disponibili per altri impianti FER.

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