L’Inps è intervenuta con apposita circolare al fine di individuare i nuovi limiti, per l’anno 2026, degli imponibili minimi e massimi sui quali calcolare la contribuzione previdenziale e assistenziale.
Minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali in genere
Tenuto conto della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall’Istat, il limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni convenzionali in genere è pari, per l’anno 2026, a € 32,30.
Minimale ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale
In linea generale, nell’ipotesi di orario di 40 ore settimanali (ipotesi che ricorre, di norma, per i lavoratori iscritti alle gestioni private), il procedimento del calcolo per determinare la retribuzione minima oraria è il seguente:
58,13 euro x 6/40 = 8,72 euro.
Qualora, invece, l’orario normale sia di 36 ore settimanali (ipotesi che ricorre, di norma, per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica), articolate su cinque giorni, il procedimento del calcolo è il seguente:
58,13 euro x 5/36 = 8,07 euro.
Massimale annuo della base contributiva e pensionabile
Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile per i lavoratori iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo è pari, per l’anno 2026, a € 122.295,00.
La quota di retribuzione eccedente il predetto massimale e le relative contribuzioni minori devono essere riportate dai datori di lavoro che utilizzano la sezione “PosContributiva” del flusso Uniemens, a livello individuale, nell’elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari>, <EccedenzaMassimale>, <ImponibileEccMass>, <ContributoEccMass> (cfr. il paragrafo 10.3 e il paragrafo 11.3 della presente circolare per le modalità di esposizione degli elementi retributivi relativi all’eccedenza massimale dei soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi).
L’imponibile eccedente il massimale non è compreso nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi>.
Nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la sola quota di contributi da versare in riferimento al valore indicato nell’elemento <Imponibile> della gestione pensionistica e della Gestione credito.
Il massimale opera anche ai fini dell’aliquota aggiuntiva dell’1% di cui all’articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992.
Nei mesi successivi al superamento del massimale, l’imponibile sarà pari a zero, mentre continuerà a essere valorizzato l’elemento <ImponibileEccMass>.
Limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi
Il limite di retribuzione per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell’anno di riferimento.
Detto parametro, rapportato al trattamento minimo mensile di pensione di € 611,85 per l’anno 2026, risulta, pertanto, pari ad una retribuzione settimanale di € 244,74.
Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente
Si riportano, di seguito, per l’anno 2026, gli importi degli elementi retributivi che non concorrono alla determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi:
| Anno 2026 | Euro |
Valore delle prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto
Indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto ad addetti ai cantieri edili, a strutture temporanee o ad unità produttive in zone prive di servizi di ristorazione |
4,00 10,00
5,29 |
| Indennità di trasferta intera Italia | 46,48 |
| Indennità di trasferta 2/3 Italia | 30,99 |
| Indennità di trasferta 1/3 Italia | 15,49 |
| Indennità di trasferta intera estero | 77,47 |
| Indennità di trasferta 2/3 estero | 51,65 |
| Indennità di trasferta 1/3 estero | 25,82 |
| Indennità di trasferimento Italia (tetto) | 1.549,37 |
| Indennità di trasferimento estero (tetto) | 4.648,11 |
| Azioni offerte ai dipendenti (tetto) | 2.065,83 |
Per quanto riguarda la disciplina del fringe benefit applicabile con riferimento al periodo di imposta 2026, vale quanto già previsto in precedenza dalla Legge di Bilancio 2025: non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Il suddetto limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati.
A riguardo si rammenta che la legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha previsto che l’erogazione di beni e servizi da parte del datore di lavoro possa avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.
Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2026
I datori di lavoro che per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2026 non abbiano potuto tenere conto dei valori contributivi aggiornati possono regolarizzare detto periodo entro il giorno 16 aprile 2026.
Ai fini della regolarizzazione, i datori di lavoro che utilizzano la sezione “PosContributiva” del flusso Uniemens calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2026 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese per portarle in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione (nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>), calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.
In allegato, le tabelle con i limiti di retribuzione giornaliera rivalutati, a valere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2026.
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti:
Per Firenze: v.rovai@confindustriatoscanacentroecosta.it
Per Livorno: e.bartolo@confindustriatoscanacentroecosta.it
Per Massa Carrara: a.biso@confindustriatoscanacentroecosta.it
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