Il 22 novembre 2025, è stata sottoscritta, da Federmeccanica-Assistal e i sindacati Fiom, Fim e Uilm, l’Ipotesi di Accordo per il rinnovo del CCNL dei metalmeccanici industria, scaduto a giugno 2024.Tale Ipotesi verrà sottoposta dalle Organizzazioni sindacali alla consultazione dei lavoratori e, in caso di esito positivo si procederà alla sottoscrizione formale dell’accordo di rinnovo del Ccnl.
Tra le varie novità introdotte rilevano quelle in materia di contratti a tempo determinato e somministrazione a termine, in attuazione dell’art. 19, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/2015.
L’accordo definisce le nuove causali contrattuali che consentono il superamento del limite dei 12 mesi di durata complessiva del rapporto.
Durata massima del contratto a termine
- La durata massima complessiva, inclusi i periodi in somministrazione, è fissata in 24 mesi.
- Viene superato il precedente limite dei 44 mesi.
Fine del regime transitorio delle causali “legali”
Con l’introduzione delle nuove causali contrattuali:
- non è più possibile utilizzare, oltre i 12 mesi, le motivazioni generiche di natura tecnica, organizzativa o produttiva previste in via transitoria;
- i contratti stipulati prima del 22 novembre 2025 restano validi fino alla loro scadenza.
Le nuove causali previste dal CCNL
Le causali si applicano oltre i 12 mesi e valgono anche per le agenzie di somministrazione.
Causali soggettive (lavoratori “svantaggiati”)
- Over 50 disoccupati da oltre 12 mesi.
- Under 35 senza lavoro regolarmente retribuito da almeno 6 mesi o monogenitori con persone a carico.
- Lavoratori in CIGS da almeno 6 mesi o iscritti alle liste di disoccupazione da almeno 6 mesi.
Causali oggettive
- Attività legate a mostre e fiere (dal 15° giorno precedente al 15° successivo all’evento).
- Attività di coordinamento di progetti con durata predeterminata.
- Lavoratori impiegati per commesse, ordini o incarichi temporanei, inclusi i casi di proroga dovuta a ritardi del committente o fattori esterni.
Obbligo di specificazione della causale
Il datore di lavoro deve:
- indicare espressamente la causale prevista dal CCNL;
- declinare nel concreto l’esigenza (es. tipo di commessa, progetto, evento fieristico). Ciò riduce il rischio di contenzioso.
Somministrazione a termine
I lavoratori rientranti nelle causali soggettive non si computano nel limite del 30% previsto dall’art. 31, comma 2, D.Lgs. 81/2015.
Stabilizzazione obbligatoria del 20% (dal 1° gennaio 2027)
Per poter utilizzare le causali oltre i 12 mesi, l’azienda deve aver stabilizzato almeno il 20% dei lavoratori a termine cessati nell’anno civile precedente e rientranti nelle causali.
Sono esclusi dal computo:
- rapporti cessati in prova;
- dimissioni per giusta causa;
- licenziamenti per giusta causa.
È previsto un obbligo di informativa periodica alla RSU.
Sostituzione di personale assente
Il CCNL non disciplina questa causale perché già prevista dalla legge (art. 19, comma 1, lett. b-bis). La sostituzione consente di arrivare fino a 24 mesi, anche con più contratti.
Diritto alla stabilizzazione nello staff leasing (dal 1° gennaio 2026)
I lavoratori somministrati a tempo indeterminato (staff leasing) maturano il diritto all’assunzione diretta se:
- hanno svolto missioni presso la stessa azienda per oltre 48 mesi complessivi, anche non consecutivi;
- con mansioni di pari livello e categoria legale.
La violazione del diritto può comportare:
- richiesta di risarcimento;
- perdita degli incentivi all’assunzione (art. 31, D.Lgs. 150/2015).
Per Firenze: s.rinaldo@confindustriatoscanacentroecosta.it
Per Livorno: e.bartolo@confindustriatoscanacentroecosta.it
Per Massa Carrara: a.biso@confindustriatoscanacentroecosta.it


