La CSEA ha pubblicato a fine ottobre due circolari per fornire chiarimenti alle imprese a forte consumo di gas naturale e di energia elettrica in merito agli effetti derivanti dall’introduzione della nuova classificazione NACE Rev. 2.1.
Contesto
Con il Regolamento (UE) 2023/137 del 10 ottobre 2022, la Commissione Europea ha adottato la nuova classificazione delle attività economiche NACE Rev. 2.1, recepita in Italia come ATECO 2025. La nuova classificazione è entrata in vigore il 1° gennaio 2025 ed è stata adottata operativamente a partire dal 1° aprile 2025 al fine di consentirne la piena implementazione da parte delle diverse amministrazioni competenti.
Novità
A seguito dell’entrata in vigore dei nuovi codici ATECO 2025, è stato necessario chiarire gli effetti della riclassificazione sui settori inclusi nell’Allegato 1 della Comunicazione della Commissione Europea 2022/C80/01 (CEEAG), adottato prima dell’entrata in vigore della nuova versione NACE Rev. 2.1, con l’obiettivo di dare certezza sui settori agevolabili.
Il MASE ha chiarito nella predetta nota che, gli Uffici della Commissione europea “hanno indicato il principio interpretativo secondo il quale, nel presupposto che l’eleggibilità del settore debba essere mantenuta per i settori ritenuti eleggibili in base alla valutazione effettuata dalla Commissione in sede di classificazione NACE Rev. 2, l’approccio corretto è quello di seguire un’analisi basata sulla descrizione dell’attività sostanziale. In altri termini, l’attività ritenuta meritevole di agevolazione nell’ambito delle CEEAG dovrebbe rimanere tale anche a seguito della riclassificazione e a prescindere dalla denominazione formale attribuita con la riclassificazione”.
A tal fine, il MASE ha trasmesso una tabella di corrispondenza Allegato A, in allegato. Pertanto, ai fini della presentazione dell’istanza di accesso alla misura agevolativa rivolta alle imprese a forte consumo di energia elettrica (e gas), quest’ultime sono tenute a indicare, nel campo “Codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all’ultimo anno del periodo di riferimento”, il codice dell’attività economica effettivamente svolta, come riportato nel “Modello IVA 2025 – periodo d’imposta 2024”. Il requisito d’accesso sarà verificato in relazione al succitato Allegato A.
Di seguito i link delle circolari pubblicate sul portale della CSEA dove l’Ente fornisce chiarimenti alle imprese a forte consumo di gas naturale e di energia elettrica in merito agli effetti derivanti dall’introduzione della nuova classificazione NACE Rev. 2.1.
https://www.csea.it/settore-elettrico/circolare-n-64-2025-elt/


