Mancano ancora chiarimenti ufficiali in relazione ai nuovi termini di registrazione dei documenti di acquisto e a quelli entro i quali esercitare il diritto alla detrazione in particolare per le operazioni a cavallo d’anno.
L’art. 2, 1° e 2° co. del D.L. 50/17, a decorrere dal 24/04/17, ha modificato il termine per esercitare il diritto alla detrazione dell’I.V.A. gravante su i beni e i servizi acquistati o importati dai soggetti passivi e quello per annotare i relativi documenti nel registro acquisti.
Le modifiche riguardano il 1° co. 2° per. dell’art. 19/633 e il 1° co. dell’art. 25/633 che, in sintesi, si riportano:
art. 19: il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto…..;
art. 25: il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bolle doganali……. e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.
E’ opportuno ricordare che il 1°, 2° e 3° co. dell’art. 6/633 stabiliscono il momento in cui una operazione si intende effettuata (cioè quando deve essere emessa fattura o registrato il corrispettivo) e che tale momento coincide con il momento in cui l’imposta relativa diventa esigibile.
Occorre tener presente che ai sensi dell’art. 8, 1° co. del D.P.R. 322/98, a decorrere dal periodo d’imposta 2017, la dichiarazione annuale I.V.A. deve essere presentata tra il 1° febbraio e il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce (2017 = 30/04/2018).
Coordinando le riportate disposizioni consegue che per una operazione effettuata nel dicembre 2017, la cui imposta è diventata esigibile in quel mese, il soggetto passivo acquirente deve annotare la relativa fattura nel mese stesso o entro il 15 gennaio 2018 ma in riferimento al mese di dicembre 2017, al fine di effettuare la detrazione nel dicembre 2017 o, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto: diritto sorto nel 2017, esercitabile entro il 30 aprile 2018, diritto che viene meno decorso tale termine.
Questi tempi, ristrettissimi, sono estremamente difficili da osservare e determinano effetti penalizzanti e negativi in relazione all’esercizio del diritto alla detrazione (sul quale si fonda il regime I.V.A.) oltre ad appesantire le procedure contabili/amministrative dei contribuenti.
Il nuovo termine per esercitare il diritto alla detrazione porterà i soggetti passivi a sollecitare i fornitori affinché trasmettano (anche via mail) le fatture delle operazioni effettuate (art. 6/633) nel 2017 in particolare a dicembre con fatture datate 2017 (o differite datate 2018) entro il prossimo 15 gennaio al fine di poterle registrare entro dicembre 2017 (o al massimo, entro il 15 gennaio 2018 in riferimento a dicembre 2017) e, quindi, esercitare il diritto alla detrazione con la dichiarazione annuale 2017.
La fomulazione dell’art. 19 non appare coordinata con il nuovo art. 25 perché questo stabilisce che il soggetto passivo deve annotare fatture e bolle doganali prima della liquidazione periodica nella quale si esegue la detrazione e, aggiunge, comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata ricevuta “la fattura” (dimenticando le “bolle doganali”) e in riferimento al medesimo anno.
In particolare, per le operazioni a cavallo d’anno non è chiaro il comportamento da osservare per le fatture con I.V.A. esigibile nel 2017 (differite) ricevute e registrate nel 2018 ma dopo il 15 gennaio che, ai sensi dell’art. 19, dovranno essere imputate nell’anno 2017, anno di esigibilità ma la cui imposta non sarà detraibile in riferimento all’anno 2018.
Le nuove disposizioni non incidono soltanto per le operazioni a cavallo d’anno ma anche, per esempio, in relazione alle note credito in diminuzione, art. 26/633, per le quali il cedente/prestatore avrà diritto a recuperare la corrispondente imposta – registrandola ai sensi dell’art. 25/633 – ma nei termini brevi dispositi dai novellati artt. 19 e 25/633.
Le problematiche evidenziate non sono state oggetto di alcun chiarimento ufficiale fornito dall’Agenzia delle Entrate e sono pochi gli specialisti in materia fiscale che, fino ad oggi, hanno reso note le loro opinioni in materia.
Assonime, con la circolare 18/2017, ha espresso un parere e quindi fornito una soluzione per le operazioni a cavallo d’anno, di difficile soluzione e che si presenteranno a brevissima scadenza.
Prendendo ad esempio fatture concernenti operazioni effettuate nel 2017, emesse a dicembre di tale anno ma ricevute, per esempio, nel mese di maggio 2018, queste dovrebbero essere registrate, art. 25/633, entro il termine di scadenza della presentazione della dichiarazione annuale per il 2018 e cioè entro il 30/04/2019.
Precisa Assonime, nella citata circolare, che, nell’esempio fornito, l’esercizio della detrazione nel 2018 contrasta con quanto dispone il 1° co. dell’art. 19/633 (la detrazione si esercita nell’anno di esigibilità) ma la rigida lettura di tale disposizione oltre ad essere illogica contrasta anche con l’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia della UE secondo cui al fine di operare la detrazione non può essere stabilito un termine che renda di fatto impossibile o eccessivamente gravoso l’esercizio del diritto.
Pertanto, prosegue Assonime, auspicando una conferma ufficiale dell’Ag. delle Entrate a questa interpretazione, sembra potersi ritenere, atteso il tenore letterale del nuovo art. 25/633 – le fatture devono essere registrate “comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno” – che la detrazione relativa a fatture emesse nel 2017, ricevute nel maggio 2018 e registrate in tal mese e comunque entro aprile 2019, possa essere esercitata entro tale ultimo termine, coincidente con quello di trasmissione della dichiarazione annuale relativa al 2018.
Torna utile ricordare, inoltre, che ferma restando l’applicazione della sanzione, considerando che la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza (30/04 – 29/07) si considera valida agli effetti di legge, si può ritenere che il diritto alla detrazione possa essere esercitato includendo le fatture ricevute e registrate in quel periodo nella dichiarazione presentata in ritardo oppure, in alternativa, in presenza di dichiarazione presentata nei termini (30/04) includendo le fatture in altra dichiarazione integrativa a favore: ipotesi subordinata a conferma dell’Amm. Finanziaria, formulata in “I.V.A. in pratica n. 25/2017” – Avv. F. Papotti – Studio Sciumè – Milano.
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