I.V.A. – Legge di Bilancio 2018

Gen 17, 2018

Estremi:         Legge n. 205 del 27/12/17 (S.O. n. 62 del 27/12/17)

                        In vigore dal 1/01/2018, salvo deroghe indicate

La Legge di Bilancio 2018 apporta numerose modifiche alla disciplina I.V.A. prima fra tutte l’introduzione obbligatoria dal 2019 della fattura elettronica nei rapporti domestici B2B e B2C.

PARTE 2a

 

Si fornisce una sintesi delle novità concernenti l’I.V.A. contenute nell’art. 1 della citata Legge. Il comma 909) – e seguenti introducono nuovi adempimenti ai fini I.V.A. modificandone altri.

In particolare:

  • introduce l’obbligo generalizzato, a decorrere dal 1/01/2019, della emissione diretta o tramite intermediari delle fatture elettroniche per tutte le operazioni effettuate tra “soggetti residenti, soggetti stabiliti e soggetti identificati ai fini I.V.A. in Italia” (esclusi i “forfetari” e quelli in regime di “vantaggio”) in formato XML e veicolate tramite il Sistema di Interscambio;
  • per le operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali la fattura elettronica sarà resa disponibile tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e in caso di rinuncia dell’acquirente in formato analogico (cartaceo) dall’emittente;
  • sono escluse le operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti nello Stato, che dovranno essere incluse nella comunicazione dati da trasmettersi entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione (fatture attive), o di ricezione (fatture di acquisto), con esclusione delle operazioni documentate da bollette doganali di importazione o di esportazione e di quelle veicolate tramite lo S. di I.;
  • modifica le sanzioni applicabili nel caso di inosservanza dei nuovi obblighi mentre la conservazione si considererà assolta per tutti i documenti veicolati tramite il S. di I.;
  • dal 1/07/18 viene introdotto l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi delle cessioni di benzina e gasolio usati come carburanti per motori;
  • sempre a decorrere dal 1/07/18, è stato disposto che per:
    1. le cessioni degli anzidetti carburanti
    2. le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti nell’ambito di appalto lavori con la P.A.

viene anticipato l’obbligo della fatturazione elettronica;

  • proroga, fino al 31/12/18, l’opzione esercitata dalla G.d.O. (Grande distribuzione Organizzata) entro il 31/12/16 per la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri;
  • con l’entrata in vigore (1/01/19) dell’obbligo delle fatture elettroniche viene meno, contemporaneamente, l’obbligo della trasmissione dei dati delle fatture esclusi quelli relativi alle operazioni di cui al punto 3) che precede;

co. 919) – modifica l’art. 22 del D.P.R. 633/72 introducendo, a decorrere dal 1/07/18, l’obbligo di fatturazione elettronica per gli acquisti di carburante presso gli impianti stradali e, contemporaneamente, viene introdotto l’obbligo di pagamento tramite sistemi tracciabili (carta di credito, di debito, prepagate o altri mezzi ritenuti idonei) e viene abrogato l’obbligo relativo alla tenuta e compilazione delle “schede carburanti”: soltanto osservando la nuova disciplina sarà consentito dedurre il costo e detrarre l’I.V.A.;

co. 932) – sposta il termine di trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse/ricevute al 30/09 sia per quella riguardante il 1° semestre (su opzione) o il 2° trimestre (senza opzione semestrale);

co. 935) – modifica il 6° co. dell’art. 6 del D.Lgs. 471/97 con la conseguenza che il cessionario o committente che detrae una maggiore imposta (versata dal cedente/prestatore) rispetto a quella effettivamente dovuta è soggetto alla sanzione da 250 a 10.000 euro, fermo restando però il suo diritto alla detrazione;

co. 937) – con decreto attuativo saranno stabilite le modalità con le quali, a decorrere dal 1/02/18, l’immissione o l’estrazione di benzina e gasolio per uso carburante da un deposito, saranno soggette al versamento anticipato dell’I.V.A. con F24 con obbligo di rilasciare al gestore del deposito la ricevuta del versamento dell’imposta, con responsabilità per quest’ultimo nel caso di inadempienza;

co. 984) – integra l’art. 70-quinquies del D.P.R. 633/72 – Gruppo I.V.A. – inquadrando le operazioni effettuate da imprese che partecipano al Gruppo I.V.A. nei confronti di altre sedi e proprie stabili organizzazioni esterne al Gruppo, disciplinando i criteri per quantificare la base imponibile;

co. 990) – con Provv. del Direttore dell’Ag. delle Entrate saranno stabilite le modalità con le quali l’Ag. delle Entrate potrà operare la sospensione fino a 30 giorni delle deleghe di pagamento in compensazione orizzontale nel caso in cui presentino profili di rischio.

FINE DELLA 2 PARTE – LA 1a PARTE E’ STATA TRASMESSA IL 15/01/2018.

 

Contatto

Area Economia e Diritto di Impresa

Vincenzo Padelletti, tel. 055/2707201

 

 

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