Estremi: Legge n. 205 del 27/12/17 (S.O. n. 62 del 27/12/17)
In vigore dal 1/01/2018, salvo deroghe indicate
La Legge di Bilancio 2018 apporta numerose modifiche alla disciplina I.V.A. prima fra tutte l’introduzione obbligatoria dal 2019 della fattura elettronica nei rapporti domestici B2B e B2C.
PARTE 1a
Si fornisce una sintesi delle novità concernenti l’I.V.A. contenute nell’art. 1 della citata Legge.
- 2) – l’aliquota I.V.A. del 10% passerà a decorrere dal 2019 all’11,50% e dal 2020 al 13,00%; l’aliquota del 22% passerà dal 2019 al 24,20%, dal 2020 al 24,90 e dal 2021 al 25,00%;
- 19) – interpreta l’art. 7, 1° co.lett. b), della L. 488/99 e chiarisce che per individuare “le parti” dei beni significativi (elencati con D.M. 29/12/99) occorre verificare l’autonomia funzionale delle parti staccate rispetto al bene significativo e che il valore significativo di questi ultimi è da individuare nel valore pattuito tra le parti, tenendo conto di tutti gli oneri sostenuti per la loro produzione (materiali e lavoro), valore che deve essere separatamente indicato nella fattura rispetto al valore della prestazione di manutenzione ordinaria/straordinaria da eseguire su fabbricati a prevalente destinazione abitativa: tenendo conto di questa interpretazione si ricorda che l’aliquota I.V.A. ridotta del 10% non deve essere applicata sull’intero corrispettivo poiché il bene significativo e le parti staccate dello stesso, purché non aventi autonoma funzione rispetto al bene, sono soggette al 10% soltanto per la quota pari al valore della prestazione;
- co. 208) – modifica la L. 19/08/16, n. 166 stabilendo che, al fine di favorire il recupero e la donazione dei medicinali in genere ai fini di solidarietà sociale, la presunzione di cessione in evasione da I.V.A., di cui all’art. 1 del D.P.R. 10/11/97, n. 441, non opera a condizione che venga emesso per ogni cessione il relativo D. di. T., il donatore comunichi entro il 5 del mese successivo all’Ag. delle Entrate e alla G. di F. telematicamente, le cessioni gratuite mensilmente effettuate (adempimento escluso se le singole cessioni sono di valore non superiore a 15.000 euro) e che il donatario certifichi, entro la fine del mese successivo ad ogni trimestre, al donatore il ricevimento dei beni e l’uso degli stessi ai fini istituzionali di beneficenza e solidarietà sociale senza scopo di lucro;
- co. 340 – modifica il n. 119 della Tab. A, parte 3a, del D.P.R. 633/72, disponendo l’applicazione dell’aliquota del 10% anche alle prestazioni rese dagli intermediari concernenti tutti gli spettacoli elencati nel n. 123 dell’indicata Tabella;
- co. 357 – alle prestazioni rese dalle nuove “ sportive dilettantistiche con scopo di lucro” le cui caratteristiche sono individuate dai co. 353 e segg., si rende applicabile l’aliquota del 10% giusta l’inserimento nella Tab. A, parte 3a, del D.P.R. 633/72 del n. 123-quater;
- co. 394) – stabilisce che il 2° e 5° co. dell’art. 26/633 si interpretano nel senso che i versamenti già effettuati per ripianare lo sforamento di spesa farmaceutica da parte delle imprese produttrici dei farmaci conteggiati al lordo dell’I.V.A., possono essere in parte recuperati da queste portando in detrazione la parte di I.V.A. rideterminata scorporandola dall’ammontare dei versamenti effettuati calcolati sul netto dell’I.V.A.; per i versamenti relativi al pay-back (5% e 1,83%) conteggiati al netto dell’I.V.A. le imprese in questione potranno detrarre l’I.V.A. scorporandola dall’ammontare dei versamenti a condizione di effettuare un ulteriore versamento di un importo pari al credito I.V.A. recuperato, senza possibilità di utilizzare la compensazione di cui all’art. 17, del D.Lgs. 241/97: il recupero può essere fatto all’atto del versamento o con la Dich. Ann. per il 2018;
- co. 502 – l’attività di “enoturismo” (autorizzata comprendente la conoscenza del vino, le visite dei luoghi di coltura, produzione o esposizione, degustazione e commercializzazione della produzione vinicola aziendale, anche in abbinamento alla vendita di alimenti e di iniziative didattiche ricreative) in ambito di cantine effettuate sul luogo di produzione da produttori agricoli, di cui agli artt. 295 e segg. D. UE 2006/112/CE-2006, sono considerate attività di “agriturismo” cui si applica il regime di cui all’art. 5 della L. 413/91 (coefficente di redditività 25% al netto dell’I.V.A. e regime forfetario ai fini I.V.A., riduzione 50% dell’imposta a titolo di detrazione forfetaria) salvo opzione per l’applicazione del regime ordinario (vincolante per un triennio) in Dich. Annuale I.V.A. valida anche ai fini II.DD.;
- co. 506 – con decreto del MEF, da adottare entro il 31 gennaio degli anni 2018, 2019 e 2020, le percentuali di compensazione agricola, di cui alla Tabella A, parte 1a del D.P.R. 633/72, concernenti le cessioni di animali vivi bovini e suini sono aumentate, rispettivamente, al 7,7% e all’8% dal precedente 7,65% e 7,95%.
Salvo quanto espressamente indicato le nuove disposizioni entrano in vigore dal 1/01/2018.
FINE DELLA 1a PARTE – LA 2a E ULTIMA PARTE SARA’ TRASMESSA IL 17/01/2018.
Contatto
Area Economia e Diritto di Impresa
Vincenzo Padelletti, tel. 055/2707201