Si riporta una sintesi delle notizie su vari argomenti di interesse generale dipendenti da norme e prassi ministeriale
a) Split payment
Il Dip. Fnanze ha pubblicato sul sito internet il decreto 9/01/18 di recepimento delle novità introdotte con il collegato fiscale, che a decorerere dal 1/01/18, amplia la platea dei soggetti destinatari delle fatture in regime di split payment.
L’elencazione dei soggetti si individua, pertanto, consultando:
- http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/#/testata ed in particolare;
- 6/E, del 19/2/15 – Ris. 75/E del 14/09/16 – Circ. 15/E del 13/04/15 – Dec. MEF del 9/01/18;
b) Credito d’imposta
Con la Risoluzione n. 2/E del 5/01/18, l’Ag. delle Entrate ha comunicato che per usufruire del credito di imposta di 100 o 50 euro spettante a coloro che, in attività nel 2017 e con V/Affari nell’anno precedente di sostenimento del costo inferiore a 50.000 euro, hanno adeguato tecnologicamente i loro sistemi informatici per adempiere agli obblighi di invio dei dati dello “spesometro” e di quelli delle “liquidazioni periodiche” devono essere utilizzati i codici: 6881 (100 euro) – 6882 (50 euro) per recuperare, esclusivamente in compensazione, dal 1/01/18, i crediti anzidetti;
c) Interessi legali
Con Decreto del 13/12/17 del MEF, a decorrere dal 1/01/18, il tasso legale di interesse passa dallo 0,1% allo 0,3%.
Si ricorda che gli interessi sono dovuti anche nel caso di regolarizzazione spontanea di adempimenti I.V.A. omessi o eseguiti in modo incompleto o inesatto;
d) Tax free e fatturazione elettronica
L’art. 4-bis del D.L. 193/16 aveva disposto, con effetto dal 1/01/18, l’obbligo di emissione di fattura elettronica per le cessioni di beni a viaggiatori privati sedenti extraue (valore superiore a 154,94 euro compreso I.V.A.) previa adozione della procedura OTELLO digitalizzata che doveva essere attuata previa emanazione delle relative disposizioni doganali.
Le disposizioni attuative non sono state emeanate e la Legge di bilancio 2018 ha differito al 1° settembre 2018 l’adozione della fattura elettronica per tali operazioni;
e) Forniture di bordo non imponibili
Con la Risoluzione 6/E, del 16/01/18 l’Ag. delle Entrate integrando quanto precisato con la Risoluzione 2/E, del 12/01/17, ha chiarito che la condizione di “prevalenza di viaggi” effettuati dalle navi deve essere provata dalla documentazione ufficiale fornita dall’armatore o dal comandante della nave ovvero, in mancanza, dalla dichiarazione degli indicati soggetti che, sotto loro responsabilità, attestino formalmente che la nave è “effettivamente e prevalentemente” adibita alla navigazione in alto mare (70% oltre le 12 miglia).
Salvi i casi di comportamenti fraudolenti il fornitore, in possesso dell’anzidetta documentazione, non sarà ritenuto responsabile per aver applicato il regime di non imponibilità, art. 8-bis/633.
La risoluzione precisa, inoltre, i comportamenti che il fornitore dovrà tenere nel caso di modificazione delle esposte condizioni.
f) Estrazione beni da deposito I.V.A.
L’estrazione dei beni dal deposito I.V.A. da parte dello stesso soggetto passivo che ve li aveva introdotti a seguito di acquisto intraue o di importazione è soggetta ad inversione contabile ma non è soggetta alla produzione della garanzia per il pagamento dell’I.V.A.
In tal senso la Risoluzione 5/E del 16/01/18 – Ag. Entrate.
Contatto
Area Economia e Diritto di Impresa
Vincenzo Padelletti, tel. 055/2707201