Trasformazione dei contratti di solidarietà da difensivi ad espansivi

Ott 26, 2016

Il Jobs Act è stato implementato da una nuova disposizione che disegna una particolare fattispecie di solidarietà espansiva volta a consentire la trasformazione del contratto di solidarietà difensiva in contratto di solidarietà espansiva.

Requisiti

Possono essere trasformati i contratti di solidarietà difensivi che:

  • siano in corso da almeno dodici mesi;
  • siano stati stipulati prima del 1° gennaio 2016, a prescindere dalla circostanza che siano in corso da dodici mesi.

Modalità di trasformazione

La trasformazione del contratto avviene (1) con contratto collettivo aziendale che, programmando le modalità di attuazione, prevede una riduzione stabile dell’orario con riduzione della retribuzione e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale.

Ai lavoratori cui sia stato ridotto l’orario di lavoro spetta:

  • un trattamento di integrazione salariale di importo pari al 50% della misura dell’integrazione salariale prevista prima della trasformazione del contratto;
  • l’integrazione, a carico del datore di lavoro, del trattamento di cui al punto precedente almeno sino alla misura dell’integrazione salariale originaria.

L’integrazione a carico del datore di lavoro non è imponibile ai fini previdenziali.

Il Datore di Lavoro non può prevedere una riduzione complessiva dell’orario di lavoro superiore a quella già concordata nel contratto di  solidarietà originario.

Agevolazioni per i datori di lavoro

Ai datori di lavoro è concesso, per ogni lavoratore assunto sulla base del contratto collettivo trasformato in contratto di solidarietà espansivo e per ogni mensilità di retribuzione, un contributo calcolato sulla retribuzione lorda:

  • per i primi 12 mesi, pari al 15%;
  • per il secondo anno, pari al 10%;
  • per il terzo anno, pari al 5%.

Per i lavoratori di età compresa tra i 15 e i 29 anni assunti attraverso il  contratto di solidarietà espansiva è previsto:

  • per i primi 3 anni e comunque non oltre il 29° anno di età del lavoratore assunto la contribuzione a carico del datore di lavoro è quella prevista per gli apprendisti, mentre la contribuzione a carico del lavoratore resta quella ordinaria.

Il contributo o le agevolazioni previste trovano applicazione per il solo periodo compreso tra la data di trasformazione del contratto e la sua data di scadenza.

Trattamento di fine rapporto

Le quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro per stipula di contratto di solidarietà espansiva, sono a carico della gestione di afferenza, salvo nei casi di licenziamento collettivo successivo alla fine del periodo di solidarietà.

Contribuzione addizionale

La contribuzione addizionale a carico del datore di lavoro è ridotta del 50 per cento nel periodo ricompreso tra la data di trasformazione del contratto e la sua data di scadenza: 4,5% per le prime 52 settimane; 6% tra 52 e 104 settimane, 7,5% oltre le 104 settimane.

Durata massima complessiva

La disposizione prevede che il periodo compreso tra la data di  trasformazione del contratto e la sua data di scadenza sia da computarsi ai fini del calcolo del periodo massimo usufruibile all’interno del quinquennio.

Procedimento amministrativo

La trasformazione del contratto avviene con contratto collettivo aziendale che avrà ad oggetto le modalità di attuazione della riduzione dell’orario di lavoro e le modalità di attuazione della contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale.

  • non può essere prevista una riduzione complessiva dell’orario di lavoro superiore a quella già concordata nel contratto originario;
  • dovrà essere previsto che per le ore di riduzione dell’orario di lavoro e per l’intero periodo, il datore di lavoro (cui non sono dovuti contributi previdenziali) integrerà, in favore del lavoratore, il trattamento di integrazione salariale (di importo pari al 50% della misura dell’integrazione salariale prevista prima della trasformazione del contratto) almeno sino alla misura dell’integrazione originaria;
  • nell’ambito del contratto collettivo dovrà essere indicata la durata del medesimo.

L’impresa istante procede ad inoltrare telematicamente, all’interno della pratica di “CIGSonline” già acquisita, una comunicazione di trasformazione del contratto di solidarietà difensiva in solidarietà espansiva, utilizzando i moduli predisposti dal ministero, volta a  richiedere la concessione del trattamento di integrazione salariale.

Alla comunicazione è allegato il contratto collettivo di trasformazione sottoscritto e l’elenco nominativo dei lavoratori interessati alle riduzioni di orario.

La medesima comunicazione è inviata alla DTL competente per territorio e all’INPS.

L’INPS provvede all’interruzione dell’erogazione del trattamento CIGS a decorrere dalla data di inizio della trasformazione del contratto di solidarietà.

Con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Socialim, per l’intero periodo di durata del contratto collettivo di solidarietà espansiva, è concesso il trattamento ai lavoratori interessati dalla riduzione di orario e l’INPS provvede ad erogare il trattamento richiesto nella misura del 50% della misura dell’integrazione salariale prevista prima della trasformazione del contratto.

Note

(1) secondo le modalità  previste dall’articolo 41, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015

Normativa di riferimento

art. 21, comma 5, d lgs n. 148/2015 A

art. 2, comma 1, lettera c), d lgs n. 185/2016

[abb]
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