Il decreto legge n. 42/2026 interviene in funzione correttiva sul precedente Dl n. 38/2026 tuttora in corso di conversione, rimodulando i crediti d’imposta previsti dal piano Transizione 5.0 per gli investimenti delle imprese c.d. “esodate”. Il nuovo decreto recepisce sostanzialmente gli accordi raggiunti il 1° aprile 2026 al tavolo di confronto tra Confindustria, le altre principali associazioni imprenditoriali nazionali e i vertici di MIMIT, MEF e Ministero per gli Affari Europei (per i dettagli si veda la nostra news del 2 aprile 2026 “Transizione 5.0: ripristino risorse per le domande 2025”).
Soggetti interessati
Imprese che:
- hanno prenotato l’agevolazione al GSE tra il 7 e il 27 novembre 2025, successivamente all’annuncio dell’esaurimento delle risorse del pianto Transizione 5.0;
- hanno ricevuto la comunicazione di ammissibilità tecnica dal GSE.
Investimenti in beni materiali e immateriali di cui agli Allegati A e B e spese di formazione
L’articolo 1, comma 1, lettera a) del DL 42/2006 modifica l’articolo 8 del DL n. 38/2026.
Con riferimento agli investimenti aventi a oggetto:
- beni materiali e immateriali di cui agli Allegati Ae B alla legge n. 232/2016,
- la formazione del personale connessa agli investimenti,
viene aumentato il plafond complessivo, che passa da 537 milioni a 1.302,3 milioni di euro per il 2026 ed eleva l’intensità del contributo dal 35 per cento all’89,77 per cento del credito richiesto.
Fruizione del credito d’imposta
Come previsto dai commi 2 e 3 dell’art. 8 del DL n. 38/2026, entro il 30 aprile 2026, il GSE comunica ai soggetti interessati il credito d’imposta utilizzabile dandone preventiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 entro il 31 dicembre 2026, decorsi cinque giorni dalla comunicazione del credito utilizzabile.
Ci riserviamo tuttavia di tornare sul punto, in quanto in sede di conversione del DL 38/2026 il legislatore potrebbe modificare le modalità di fruizione del credito spettante.
Investimenti in FER
Il DL 42/2026 introduce il nuovo comma 3-bis dell’articolo 8 del DL 38/2026, relativo al contributo per investimenti in autoproduzione da fonti rinnovabili.
Viene riconosciuto un ulteriore contributo nel rispetto del principio DNSH, con plafond pluriennale, entro limiti di spesa massimi di 57,7 milioni di euro per il 2026, 80 milioni per il 2027 e 60 milioni per il 2028, per:
- investimenti in impianti finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo;
- sistemi di accumulo dell’energia prodotta;
- certificazioni relative alla documentazione contabile;
- certificazioni necessarie alla dimostrazione della riduzione dei consumi energetici e della conformità al principio DNSH.
Fruizione del contributo
Il nuovo comma 3 bis precisa che il contributo è erogato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sulla base delle informazioni trasmesse dal GSE, secondo le modalità individuate con proprio decreto.
Il contributo non potrà eccedere l’importo del credito d’imposta richiesto per le stesse spese.
L’intervento si inserisce nel quadro della normativa europea sugli Aiuti di Stato, alla quale resta espressamente subordinato.
Per informazioni
Firenze: Irene Rosadini mail i.rosadini@confindustriatoscanacentroecosta.it
Livorno e Massa Carrara: Silvia Civalleri mail s.civalleri@confindustriatoscanacentroecosta.it


