RENTRI – Proroga dei termini di iscrizione?

Feb 14, 2025

ATTENZIONE: il decreto-legge così detto “Proroghe” non cambia al momento la scadenza di entrata in vigore del RENTRI fissata al 13 febbraio u.s. Nel decreto-legge “Proroghe”, tra gli emendamenti approvati troviamo anche la proposta in materia di Registro Elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI).

Il testo dell’emendamento:

Ai fini dell’operatività del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, di cui all’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i termini di “sessanta giorni” di cui al Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica 4 Aprile 2023, n. 59, articolo 13, comma 1, lettera a), sono modificati in “centoventi giorni”

Al fine di evitare possibili equivoci di carattere organizzativo e gestionale, confermiamo che per le aziende rientranti nel così detto “primo scaglione”, la data entro la quale procedere all’iscrizione al RENTRI rimane il 13 febbraio 2025.

L’emendamento approvato, infatti, sposta in avanti di 60 giorni tale tempistica, subordinando tale effetto all’adozione di un decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del c.d. DL “Proroghe”.

Si segnala che, affinché gli effetti dell’emendamento risultino effettivi, sarà necessario attendere l’entrata in vigore della legge di conversione del DL “Proroghe” e, successivamente, l’emanazione del decreto ministeriale che definirà i nuovi termini di iscrizione.

Quindi:

  • Impianti di trattamento dei rifiuti
  • Trasportatori di rifiuti
  • Commercianti/intermediari di rifiuti
  • Consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
  • Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (con più di 50 dipendenti)
  • Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali (con più di 50 dipendenti)
  • Soggetti delegati, ai sensi dell’art. 18 del D.M n.59 del 2023

sono tenuti a procedere all’iscrizione al RENTRI, pena la potenziale irrogazione delle relative sanzioni.

Le considerazioni sopra esposte in merito all’obbligo di iscrizione al 13 febbraio valgono anche per l’utilizzo dei nuovi modelli di registro cronologico di carico e scarico e FIR cartacei (per coloro che non sono ancora tenuti alla registrazione al RENTRI, e cioè le aziende del così detto secondo e terzo scaglione).

Sarà nostra cura tenervi informati sui prossimi sviluppi.

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