È stato convertito in legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 124 del 30 maggio 2025, il decreto legge del 31 marzo 2025, n. 39, con la Legge 27 maggio 2025, n. 78. La norma è entrata in vigore il 31 maggio 2025, completando così l’iter legislativo e rendendo pienamente operative le nuove disposizioni che rendono obbligatoria, per le imprese operanti sul territorio nazionale, la stipula di polizze catastrofali.
La legge di conversione non si è limitata a confermare le misure già previste dal decreto legge, ma ha introdotto anche modifiche e integrazioni rilevanti, riportate di seguito.
Grandi imprese senza scoperto nelle polizze
La legge stabilisce che la copertura assicurativa per le grandi imprese debba essere “integrale”, cioè senza scoperti né franchigie. Non si applica quindi la norma generica per cui le polizze prevedono un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno. La norma fa riferimento alle grandi imprese (con fatturato maggiore di 150 milioni di euro e un numero di dipendenti pari o superiore a 500) e alle società controllate e collegate che alla data di chiusura possiedono i requisiti in questione e che stipulano un contratto assicurativo globale valido per tutto il gruppo.
Modifica dei criteri dimensionali (ma le scadenze rimangono le stesse)
Sono stati aggiornati i criteri dimensionali della Direttiva delegata (UE) 2023/2775, sostituendo la precedente raccomandazione. Questo incide direttamente sulla classificazione delle imprese ai fini delle scadenze dell’obbligo assicurativo: Per le imprese di media dimensione (meno di 250 persone e fatturato non superiore a 50 milioni di euro o totale di bilancio non superiore a 43 milioni), la scadenza è fissata al 1° ottobre. Per le piccole e microimprese (meno di 50 persone e fatturato annuo o totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro, meno di 10 persone e fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro), la scadenza è fissata al 31 dicembre. Per le grandi imprese (che superano due dei seguenti limiti: totale dell’attivo 25 milioni di euro, ricavi 50 milioni di euro e dipendenti in media 250), la scadenza è fissata al prossimo 30 giugno.
Precisata la modalità di calcolo del valore assicurabile dei beni
La legge stabilisce che si debba fare riferimento al valore di ricostruzione a nuovo per gli immobili, al costo di rimpiazzo per i beni mobili e al costo di ripristino delle condizioni per i terreni danneggiati da eventi calamitosi. Come già precedentemente accennato, inoltre, è prevista una norma di specifica di controllo, demandato al Garante per la sorveglianza dei prezzi unitamente all’Ivass, allo scopo di prevenire e limitare eventuali operazioni speculative sui premi assicurativi.
Estesa l’esclusione dai contributi pubblici anche agli immobili non assicurabili
In particolare, quelli costruiti senza valido titolo edilizio, salvo che risalgono a una data in cui il rilascio di un titolo edilizio non era obbligatorio e salvo che siano in sanatoria o con procedimento in corso di sanatoria o di condono. Gli immobili abusivi non possono essere destinatari di contributi, sovvenzioni, agevolazioni e qualsiasi forma di indennizzo da risorse pubbliche.
Per gli immobili assicurati ma di proprietà di terzi
L’indennizzo spettante è corrisposto al proprietario del bene, il quale è tenuto a utilizzare le somme per il ripristino dei beni danneggiati. In caso di inadempimento, il proprietario ha comunque diritto a una somma corrispondente nei limiti del 40% dell’indennizzo percepito.