AGGIORNAMENTO
Il Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2025 ha approvato un decreto legge che proroga l’entrata in vigore dell’obbligo di assicurazione contro gli eventi catastrofali. Il provvedimento differisce, per le micro, piccole e medie imprese, l’obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.
A quanto si apprende informalmente, tale Decreto dovrebbe prevedere:
- per le micro e piccole imprese il differimento del termine al 1° gennaio 2026
- per le medie imprese il differimento del termine al 1° ottobre 2025
Rimane fermo al 1° aprile il termine per le grandi imprese, ma le sanzioni per il mancato adempimento saranno applicate passati 90 giorni dalla decorrenza dell’obbligo.
Seguiranno aggiornamenti non appena sarà pubblicato il testo del decreto.
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21 marzo 2025
L’entrata in vigore dell’obbligo a carico delle compagnie assicurative e delle imprese produttive per la copertura delle polizze catastrofali (c.d. Polizza “cat nat”) è prevista dalla legge tra soli dieci giorni. Eppure permane l’incertezza poiché, dopo la richiesta di chiarimenti e di più tempo avanzata dalle associazioni produttive, non viene esclusa un’ipotesi di proroga.
Eventi naturali: cosa è incluso e cosa no
Uno dei problemi principali riguarda l’interpretazione della norma e la definizione degli eventi coperti. Alcuni chiarimenti sono contenuti nella relazione tecnica del decreto attuativo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 febbraio. Tuttavia, il documento non è stato reso pubblico, aumentando l’incertezza tra gli operatori.
Un punto critico è la classificazione degli eventi inclusi ed esclusi dalla copertura. Ad esempio, le frane sono coperte solo se si verificano rapidamente. Invece, i movimenti lenti del terreno o il distacco progressivo di roccia e terra restano esclusi. Secondo la prassi assicurativa, questi ultimi fenomeni permetterebbero azioni preventive di messa in sicurezza. Sono inoltre esclusi eventi legati a errori nei progetti di lavori di scavo di pendii nei 10 anni seguenti all’esecuzione e le spese di demolizione e sgombero dei detriti. Rimangono al di fuori del perimetro di garanzia i danni prodotti “in occasione” dell’evento catastrofale ma non per effetto di esso, oppure danni indiretti perché relativi a perdite di guadagno o di altre utilità connesse alla distribuzione del bene, come il danno dalla perdita di produttività per interruzione forzata dell’attività (business interruption).
Il decreto attuativo fornisce un elenco tassativo degli eventi coperti: frane, alluvioni, terremoti, inondazioni ed esondazioni rientrano nelle polizze obbligatorie. Tuttavia, fenomeni come bombe d’acqua, maremoti ed eruzioni vulcaniche, pur essendo assimilabili a eventi catastrofali, non sono inclusi nella copertura. Inoltre, la normativa precisa che se un evento si protrae per più di tre giorni, esso venga considerato come un unico episodio, con un solo massimale e un’unica franchigia.
Ambito di applicazione Polizza Cat Nat
Uno dei principali problemi di interpretazione riguarda l’elenco dei beni da interpretare, in quanto la legge si riferisce alle immobilizzazioni materiali, riferendosi all’obbligo di assicurare le immobilizzazioni “a qualsiasi titolo impiegate”, ad esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, estendendo così l’obbligo anche ai casi in cui i beni non sono di proprietà, ma sono detenuti ad altro titolo, quale ad esempio il leasing, l’usufrutto e l’affitto. In questo senso, la norma sembra lasciare alle parti le modalità di accordarsi per la copertura assicurativa.
Un altro grande nodo da sciogliere relativamente all’esonero dagli obblighi assicurativi sulle polizze catastrofali per le imprese nasce dall’ambiguità attorno alla definizione di imprenditore agricolo. Secondo la legge, sono imprenditori agricoli i profili che si occupano di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali, e in generale, attività <<dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico vegetale o animale>>. Al contrario, il fondo mutualistico si rivolge solo ed esclusivamente a produzioni agricole di tipo vegetale. Mentre, la pesca e l’acquacoltura anche se assimilate al comparto agricolo, non rientrano nell’obbligo.
In questa fase di avvio, alcuni chiarimenti emergono dalle prime FAQ pubblicate dall’Ania, che forniscono indicazioni operative alle imprese.