Polizze catastrofali: Senato conferma le novità della Camera su abusi edilizi, scoperti ed edifici di terzi

Mag 9, 2025

AGGIORNAMENTO

Con 78 voti favorevoli, 53 astensioni e nessun voto contrario, l’Aula del Senato ha approvato la conversione in legge del Dl 39/2025, il decreto legge sulle polizze assicurative contro i rischi da catastrofi naturali per gli immobili produttivi utilizzati dalle imprese. Il decreto aveva avuto il via libera della Camera l’8 maggio scorso e quindi ora è legge. Formato da due articoli, fa riferimento agli obblighi assicurativi delle imprese. Ne proroga i termini per adempiere (rispetto alla scadenza precedente, 31 dicembre 2024), definisce le modalità attuative e introduce eccezioni e chiarimenti interpretativi all’attuale norma.

  • Per le micro e piccole imprese l’obbligo decorre dal 1° gennaio 2026.
  • Per le medie imprese dal 1° ottobre 2025.
  • Per le grandi imprese rimane fermo al 1° aprile 2025, ma le sanzioni saranno applicate solo dopo 90 giorni dalla decorrenza dell’obbligo.

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Obbligo assicurativo agli immobili con sanatoria o condono

L’emendamento specifica che l’obbligo di assicurazione si applica non solo agli immobili costruiti o ampliati con un valido titolo edilizio, ma anche a quelli la cui costruzione è avvenuta in un periodo in cui tale titolo non era obbligatorio. Inoltre, sono inclusi gli immobili oggetto di sanatoria o per i quali è in corso un procedimento di sanatoria o condono.

Mentre gli immobili con abusi edilizi non sanabili o privi dei requisiti edilizi necessari sono esclusi dalla copertura assicurativa e da ogni forma di sostegno pubblico, come indennizzi, contributi o agevolazioni finanziarie.

Immobili assicurati ma di proprietà di terzi

Un altro emendamento riformulato stabilisce che, per gli immobili assicurati ma di proprietà di terzi, l’indennizzo spettante è corrisposto al proprietario del bene, il quale è tenuto a utilizzare le somme per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità. In caso di inadempimento, il proprietario ha comunque diritto a una somma corrispondente al lucro cessante per il periodo di interruzione dell’attività di impresa a causa dell’evento catastrofale, nei limiti del 40% dell’indennizzo percepito.

Valutazione del valore dei beni

È stato inoltre approvato un emendamento che specifica che, per determinare il valore dei beni da assicurare, si considera uno tra:

  • Il valore di ricostruzione a nuovo dell’immobile.
  • Il costo di rimpiazzo dei beni mobili.
  • Il costo di ripristino delle condizioni del terreno interessato dall’evento calamitoso.

Esclusione dello scoperto per grandi imprese

Un ulteriore emendamento esclude dallo scoperto o franchigia fino al 15% del danno le grandi imprese e le società controllate e collegate che alla data di chiusura del bilancio abbiano i requisiti individuati da un decreto del Mimit (fatturato annuo superiore a 150 milioni di euro e contare almeno 500 dipendenti alla data di chiusura del bilancio) e che stipulano un programma assicurativo globale valido per tutto il gruppo, quindi polizza unica e coordinata per tutto il gruppo di aziende a cui appartengono, invece di assicurazioni separate per ciascuna società del gruppo.

Nulla di fatto invece per la richiesta avanzata sia dalla maggioranza che dall’opposizione di rendere deducibili fiscalmente i costi delle polizze catastrofali che le imprese sono obbligate a sottoscrivere. La richiesta non è passata, ma forse potrà trovare spazio nella nella prossima legge di Bilancio.

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