Breve informativa sull’orientamento giurisprudenziale che si sta consolidando sul tema della “correlazione” tra permessi retribuiti ex L. 104/92 e l’erogazione dei premi di risultato.
Orientamento Giurisprudenziale
La giurisprudenza ritiene che non sia legittimo inserire negli accordi che regolano i premi di risultato in azienda previsioni che attribuiscono rilevanza ai giorni di effettiva presenza e non prevedono che le assenze per fruizione dei permessi ex L. 104/92 debbano essere equiparate alla presenza in servizio.
I giudici ravvisano in tali clausole delle ipotesi di discriminazione basata sulla disabilità e ciò non solo nelle ipotesi in cui il lavoratore interessato sia esso stesso il soggetto disabile, ma anche quando si tratti del dipendente che fruisce dei permessi ex L. 104/92 per assistere un parente disabile.
Questo orientamento “estensivo” si basa su una giurisprudenza della Corte di Giustizia UE che ha esteso la sfera di applicazione soggettiva della Direttiva, che tutela le persone contro le discriminazioni per disabilità sul posto di lavoro, anche ai soggetti che prestano assistenza a parenti disabili.
Eventuali Conseguenze
In caso di controversia, la qualificazione delle giornate di permesso ex L. 104/92 come assenze potrebbe avere conseguenze molto basse in termini di “rivalsa” del lavoratore interessato.
Bisogna tenere in considerazione, però, il potenziale carattere “discriminatorio” che i giudici potrebbero attribuire a queste decisioni, anche se previste in un accordo sindacale.
Le conseguenze per l’impresa potrebbero essere più di natura reputazionale che economica sull’impresa.
Resta fermo che, ovviamente, la scelta se equiparare o meno le assenze per fruizione dei permessi ex L. 104/92 alla presenza in servizio spetta all’impresa.
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