Orientamento giurisprudenziale: permessi 104 e premi di risultato

Apr 29, 2025

Informativa sull’orientamento giurisprudenziale, sia di legittimità che di merito, che si sta consolidando sul tema della “correlazione” tra permessi retribuiti ex L. 104/92 e l’erogazione dei premi di risultato.

Orientamento Giurisprudenziale

L’orientamento ritiene illegittimo inserire negli accordi che regolano i premi di risultato in azienda previsioni che – anche per il tramite di cc.dd. “correttivi” individuali – attribuiscono rilevanza ai giorni di presenza effettiva e non prevedono, però, un’equiparazione delle assenze per fruizione dei permessi ex L. 104/92 alla presenza in servizio.

I giudici rinvengono in tali clausole delle ipotesi di discriminazione basata sulla disabilità e ciò non solo nelle ipotesi in cui il lavoratore interessato sia esso stesso il soggetto disabile, ma anche quando si tratti del dipendente che fruisce dei permessi ex L. 104/92 per assistere un disabile.

Questo orientamento “estensivo” si basa su una giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (C-303/06 Coleman, del 17 luglio 2008) che ha esteso, appunto, la sfera di applicazione soggettiva della Direttiva 2000/78/CE (che tutela le persone contro le discriminazioni per disabilità sul posto di lavoro) anche ai soggetti che prestano assistenza a parenti disabili.

Come evitare il Contenzioso

Con questa nota si vuole evidenziare che in caso di contenzioso, l’eventuale qualificazione delle giornate di permesso ex L. 104/92 come assenze potrebbe avere conseguenze esigue in termini di “rivalsa” del lavoratore interessato. È altresì vero, però, che occorre tenere in considerazione, a nostro avviso, il potenziale carattere “discriminatorio” che i giudici potrebbero attribuire a tali pattuizioni, anche ove fossero contenute in un accordo sindacale, con evidenti conseguenze di natura reputazionale più che economica sull’impresa.

Resta fermo che, ovviamente, la scelta se equiparare o meno le assenze per fruizione dei permessi ex L. 104/92 alla presenza in servizio sarà rimessa all’impresa sulla base di una valutazione complessiva alla luce di quanto osservato.

Per Firenze v.rovai@confindustriatoscanacentroecosta.it

Per Livorno e.bartolo@confindustriatoscanacentroecosta.it

Per Massa Carrara a.biso@confindustriatoscanacentroecosta.it

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