Malattia e ricoveri “atipici”: l’INPS aggiorna le regole per aziende e lavoratori

Con la Circolare INPS n. 65 del 16 giugno 2026, l’Istituto interviene per adeguare la tutela della malattia ai nuovi modelli organizzativi della sanità. In un contesto in cui sempre più prestazioni vengono erogate al di fuori del ricovero ospedaliero tradizionale, viene chiarito che ai fini previdenziali assume rilievo non solo la forma del ricovero, ma soprattutto l’effettiva incapacità lavorativa del dipendente e il livello di assistenza sanitaria ricevuta. Per le aziende ciò implica una maggiore attenzione nella gestione delle assenze, con particolare riferimento a tipologia di struttura, regime della prestazione e documentazione medica.

Un cambio di prospettiva: non conta solo il “ricovero formale”

Negli ultimi anni il Servizio Sanitario Nazionale ha subito trasformazioni profonde che incidono direttamente anche sull’organizzazione del lavoro.
Sempre più spesso, infatti, i percorsi di cura non prevedono un ricovero ospedaliero tradizionale, ma si sviluppano attraverso formule alternative come day service, attività ambulatoriali complesse o programmi riabilitativi.
L’INPS ha introdotto un approccio più aderente alla realtà.
Il principio è chiaro: conta l’effettiva incapacità lavorativa e il livello di assistenza sanitaria, non solo la forma del ricovero.

Prestazioni ambulatoriali: quando scatta la tutela

Un primo ambito di intervento riguarda le prestazioni ambulatoriali ad elevata complessità, sempre più diffuse anche a livello territoriale.
Day service, day surgery e percorsi diagnostico-terapeutici possono impegnare il lavoratore per l’intera giornata e comportare un’incapacità lavorativa reale.
In questi casi:
  • le giornate di accesso sono equiparate al day hospital
  • i giorni intermedi sono coperti solo in presenza di certificazione medica
Per le imprese, questo significa superare logiche automatiche e valutare attentamente la documentazione sanitaria presentata.

Strutture sanitarie e non sanitarie: la distinzione decisiva

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda la natura della struttura presso cui si svolge il trattamento.
Quando il lavoratore è inserito in strutture sanitarie accreditate, dotate di:
  • direzione sanitaria
  • cartella clinica
  • piano terapeutico individuale
  • personale sanitario qualificato
la permanenza è equiparata al ricovero ospedaliero.
Diversamente, nei percorsi svolti in strutture socio-educative:
  • si applica la malattia comune
  • è necessaria certificazione medica
  • permane l’obbligo di reperibilità

Salute mentale e dipendenze: un riconoscimento più aderente alla realtà

Le nuove indicazioni tengono conto anche della crescita dei percorsi legati alla salute mentale e alle dipendenze.
In particolare:
  • le giornate di trattamento presso i Centri di Salute Mentale sono riconosciute come malattia
  • eventuali permanenze strutturate possono essere assimilate al day hospital
  • le comunità terapeutiche con assistenza sanitaria sono equiparate al ricovero ospedaliero

Permanenze brevi: cosa succede in pronto soccorso

Un ulteriore chiarimento riguarda le permanenze in:
  • Osservazione Breve Intensiva (OBI)
  • Degenza breve
Anche se limitate nel tempo, queste situazioni sono equiparate al ricovero ospedaliero, in quanto caratterizzate da monitoraggio clinico continuo.

Impatti operativi: cosa cambia per le aziende

Le nuove disposizioni richiedono una maggiore attenzione nella gestione delle assenze per malattia.
In particolare, sarà necessario:
  • verificare la natura della struttura
  • analizzare il regime della prestazione
  • controllare la completezza della documentazione medica
  • classificare correttamente l’evento ai fini INPS
Una gestione accurata consente di prevenire errori, contestazioni e criticità amministrative.

 

Contatti

Per approfondimenti e/o chiarimenti è possibile contattare i funzionari di riferimento:
  • Per Firenze: v.rovai@confindustriatoscanacentroecosta.it
  • Per Livorno: e.bartolo@confindustriatoscanacentroecosta.it
  • Per Massa Carrara: a.biso@confindustriatoscanacentroecosta.it

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