La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), all’articolo 1, commi da 82 a 101, ha introdotto una nuova procedura di definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione, c.d. rottamazione-quinquies. La misura consente l’estinzione agevolata di specifiche tipologie di debiti iscritti a ruolo, con eliminazione delle componenti sanzionatorie e accessorie.
La definizione agevolata dei carichi pendenti (rottamazione quinquies) consente, al ricorrere di specifici presupposti oggettivi e temporali, l’estinzione dei debiti iscritti a ruolo mediante il pagamento delle sole somme dovute a titolo di capitale e di spese, con esclusione delle componenti sanzionatorie e accessorie.
Sono definibili esclusivamente i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Ai fini dell’ammissibilità rileva unicamente la data di affidamento del carico, mentre non assumono rilevanza né la data di notifica della cartella di pagamento né l’anno d’imposta cui il debito si riferisce.
Ambito oggettivo
Dal punto di vista oggettivo, la rottamazione-quinquies riguarda i carichi derivanti da omesso versamento di somme dichiarate o da controlli automatizzati e formali, e in particolare:
• imposte, a seguito dei controlli automatici e formali effettuati dall’Agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni annuali (artt. 36-bis e 36-ter DPR n. 600/1973; artt. 54-bis e 54-ter DPR n. 633/1972);
• contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento;
• sanzioni amministrative irrogate, per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dalle competenti amministrazioni dello Stato (limitatamente agli interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio).
Restano pertanto esclusi dalla definizione agevolata i carichi originati da avvisi di accertamento, da atti impositivi diversi dai controlli automatizzati o formali, nonché i contributi previdenziali accertati in sede ispettiva.
Purché riferiti alle fattispecie oggettive e temporali previste dall’articolo 1, comma 82, della Legge n. 199/2025, possono essere indicati nella domanda di adesione alla rottamazione-quinquies anche i carichi che, in passato, sono già stati oggetto di precedenti definizioni agevolate risultate inefficaci.
In particolare, ai sensi dell’articolo 1, comma 99, possono essere inclusi nella nuova definizione:
• i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017 già ricompresi nelle precedenti procedure di definizione agevolata per i quali si sia determinata l’inefficacia della definizione a seguito di decadenza;
• i carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 già inclusi nella Rottamazione-quater o nella riammissione alla Rottamazione-quater, per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risulti determinata l’inefficacia della definizione, in quanto non tutte le rate scadute alla medesima data risultano regolarmente versate.
Al fine di verificare i debiti rientranti nell’ambito applicativo della rottamazione-quinquies, è possibile richiedere all’Agenzia delle Entrate Riscossione il Prospetto informativo, disponibile sia tramite l’area riservata del portale istituzionale sia mediante apposita richiesta tramite area pubblica. In caso di richiesta effettuata tramite area riservata, il sistema conferma immediatamente la presa in carico dell’istanza e rende disponibile, di norma entro le successive dodici ore, una comunicazione contenente il link per il download del prospetto, utilizzabile entro cinque giorni; qualora la richiesta sia presentata tramite area pubblica, è invece previsto un procedimento di convalida dell’identità mediante apposita comunicazione elettronica, al cui esito, ove la documentazione risulti completa e corretta, viene trasmesso il link per il download del prospetto, anch’esso disponibile per cinque giorni, decorso il quale sarà necessario procedere con una nuova richiesta.
Effetti economici della definizione
L’adesione alla rottamazione-quinquies comporta il pagamento esclusivamente:
• delle somme dovute a titolo di capitale;
• delle spese di notifica delle cartelle di pagamento;
• delle spese relative alle eventuali procedure esecutive già avviate.
Sono invece integralmente stralciati:
• le sanzioni amministrative e tributarie;
• gli interessi di mora di cui all’art. 30, comma 1, del DPR 602/1973;
• le somme aggiuntive sui contributi previdenziali ex art. 27, comma 1, del D.Lgs. 46/1999;
• l’aggio di riscossione ex art. 17 del D.Lgs. 112/1999.
Le somme eventualmente già versate prima dell’adesione restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili, verrà tenuto conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.
Modalità di adesione e pagamento
L’adesione dovrà avvenire mediante presentazione di apposita dichiarazione telematica all’Agente della riscossione entro il 30 aprile 2026, con indicazione dei carichi che si intendono definire e della modalità di pagamento prescelta. La dichiarazione può essere integrata entro il medesimo termine.
Entro il 30 giugno 2026, l’Agente della riscossione comunicherà al contribuente l’ammontare complessivo delle somme dovute, il piano di pagamento e le relative scadenze.
Il pagamento può avvenire:
• in unica soluzione, entro il 31 luglio 2026;
• in forma rateale, fino a un massimo di 54 rate, con prima scadenza 31 luglio 2026 e ultima scadenza 31 maggio 2035.
Sulle somme rateizzate sono dovuti interessi al tasso annuo del 3%, calcolati a decorrere dal 1° agosto 2026.
Il pagamento potrà essere effettuato mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore, tramite i moduli di pagamento resi disponibili dall’Agente della riscossione oppure presso gli sportelli dello stesso.
Effetti della presentazione della dichiarazione
La presentazione della dichiarazione produce effetti rilevanti sotto il profilo della riscossione, tra cui:
• la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza;
• la sospensione, fino alla scadenza della prima o unica rata, degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere;
• il divieto di iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche;
• il divieto di avvio di nuove procedure esecutive e la sospensione di quelle già avviate, salvo il caso in cui si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo;
• la non considerazione del debitore come inadempiente ai fini degli articoli 28-ter e 48-bis del DPR 602/1973;
• l’applicazione della disciplina di regolarità ai fini del rilascio del DURC, ai sensi dell’articolo 54 del D.L. 50/2017.
In presenza di giudizi pendenti relativi ai carichi inclusi nella definizione, il contribuente è tenuto a indicarne la pendenza nella dichiarazione di adesione e ad assumere l’impegno alla rinuncia agli stessi giudizi; il giudizio è sospeso e si estingue a seguito del pagamento della prima o unica rata, con inefficacia delle sentenze non passate in giudicato.
Decadenza dalla definizione
La definizione agevolata cessa di produrre effetti in caso di:
• mancato o insufficiente versamento dell’unica rata;
• mancato o insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive;
• mancato o insufficiente versamento dell’ultima rata.
In caso di decadenza, le somme versate restano acquisite a titolo di acconto e il debito residuo torna integralmente esigibile secondo le regole ordinarie.


