Il 24 novembre 2016 entrerà in vigore il Decreto con le nuove disposizioni sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali.
Procedimento
Il datore di lavoro, che intenda instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale nei settori agricolo e turistico/alberghiero con uno straniero, deve presentare richiesta nominativa allo sportello unico per l’immigrazione della provincia di residenza.
Lo sportello unico per l’immigrazione rilascia il nulla osta al lavoro stagionale, anche pluriennale, per la durata corrispondente a quella del lavoro stagionale richiesto, non oltre venti giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro.
Il nulla osta al lavoro stagionale a più datori di lavoro che impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro complessivamente compresi nei limiti temporali previsti dalla legge,deve essere unico, su richiesta, anche cumulativa, dei datori di lavoro, presentata contestualmente, ed è rilasciato a ciascuno di essi.
Sistemazione alloggiativa
Se il datore di lavoro fornisce l’alloggio, esibisce al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, un titolo idoneo a provarne l’effettiva disponibilità, nel quale sono specificate le condizioni a cui l’alloggio è fornito, nonché l’idoneità’ alloggiativa.
L’eventuale canone di locazione non può essere:
- eccessivo rispetto alla qualità dell’alloggio e alla retribuzione del lavoratore;
- superiore ad un terzo della retribuzione;
- decurtato automaticamente dalla retribuzione del lavoratore.
Nullaosta
Qualora lo sportello unico per l’immigrazione, decorsi venti giorni dalla richiesta, non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si intende accolta, se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
- la richiesta riguarda uno straniero già autorizzato almeno una volta nei cinque anni precedenti a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;
- il lavoratore e’ stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e ha rispettato le condizioni indicate nel precedente permesso di soggiorno.
Durata
Il nulla osta al lavoro stagionale autorizza lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi, al termine di tale periodo il lavoratore deve rientrare nello Stato di provenienza.
Il nulla osta al lavoro stagionale si intende prorogato e il permesso di soggiorno può essere rinnovato in caso di nuova opportunità di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro fino alla scadenza del nuovo rapporto di lavoro stagionale.
In tale ipotesi, il lavoratore e’ esonerato dall’obbligo di rientro nello Stato di provenienza per il rilascio di ulteriore visto da parte dell’autorità’ consolare.
Diritto di precedenza
Il lavoratore stagionale, già ammesso a lavorare in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro per ragioni di lavoro stagionale presso lo stesso o altro datore di lavoro, rispetto a coloro che non hanno mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro.
Conversione del permesso
Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale e’ offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l’immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato, nei limiti delle quote.
Nullaosta pluriennale
Il datore di lavoro dello straniero che ha prestato lavoro stagionale in Italia per almeno due anni di seguito, può richiedere allo sportello unico per l’immigrazione il rilascio del nulla osta al lavoro pluriennale. Lo sportello unico, accertati i requisiti, rilascia il nulla osta. Sulla base del nulla osta triennale al lavoro stagionale, i visti di ingresso per le annualità successive alla prima sono concessi dall’autorità’ consolare, previa esibizione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro stagionale, trasmessa al lavoratore interessato dal datore di lavoro, che provvede a trasmetterne copia allo sportello unico immigrazione competente. Entro otto giorni dalla data di ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore straniero si reca presso lo sportello unico immigrazione per sottoscrivere il contratto di soggiorno per lavoro. La richiesta di assunzione, per le annualità successive alla prima, può essere effettuata da un datore di lavoro anche diverso da quello che ha ottenuto il nullaosta triennale al lavoro stagionale. Il rilascio dei nulla osta pluriennali avviene nei limiti delle quote di ingresso per lavoro stagionale.
Rifiuto/Revoca del Nullaosta
Il nulla osta al lavoro stagionale può essere rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, può essere revocato quando:
- il datore di lavoro e’ stato oggetto di sanzioni a causa di lavoro irregolare;
- l’impresa del datore di lavoro e’ stata liquidata per insolvenza o non e’ svolta alcuna attivita’ economica;
- il datore di lavoro non ha rispettato i propri obblighi giuridici in materia di previdenza sociale, tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro o di impiego, previsti dalla normativa nazionale o dai contratti collettivi applicabili;
- nei dodici mesi immediatamente precedenti la data della richiesta di assunzione dello straniero, il datore di lavoro ha effettuato licenziamenti al fine di creare un posto vacante che lo stesso datore di lavoro cerca di coprire mediante la richiesta di assunzione.
Oltre ai casi sopra descritti il permesso di soggiorno non e’ rilasciato o il suo rinnovo e’ rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, e’ revocato quando:
- e’ stato ottenuto in maniera fraudolenta o e’ stato falsificato o contraffatto;
- risulta che lo straniero non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni di ingresso e di soggiorno previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per cui ha ottenuto il nulla osta.