Le società di capitali chiamate alla compilazione del modello IRAP relativo all’anno 2024 dovranno considerare alcune importanti precisazioni operative in merito alla non deducibilità del riversamento dei crediti d’imposta per ricerca e sviluppo relativi agli anni 2015-2019. Tale onere, contabilizzato tra gli oneri diversi di gestione (voce B14 del conto economico), non potrà essere portato in deduzione nella determinazione della base imponibile IRAP. La ratio risiede nel fatto che il credito originario, rilevato a suo tempo nella voce A5, non ha generato materia imponibile e di conseguenza il relativo riversamento non può generare una deduzione fiscale.
Si tratta di una delle novità da considerare nell’ambito del quadro IC, pur in assenza di sostanziali modifiche strutturali al modello. Il D.Lgs. 192/2024, che ha introdotto una serie di interventi in materia di allineamento tra valori fiscali e contabili (tra cui i contributi in conto capitale e la gestione delle commesse pluriennali), non modifica i criteri di determinazione della base IRAP, che continua a fondarsi sui valori civilistici del bilancio, secondo il principio di derivazione diretta.
Invariate anche le regole di esclusione: restano fuori dalla base imponibile i costi per il personale (voce B9, deducibili separatamente nel quadro IS), le svalutazioni delle immobilizzazioni e dei crediti (voci B10c e B10d), gli accantonamenti per rischi (B12) e gli altri accantonamenti (B13).
Correzione degli errori contabili: si applicano anche all’IRAP
Dal 2022, la normativa in tema di regolarizzazione degli errori contabili (art. 8, comma 1-bis, D.L. 73/2022) si applica anche ai fini IRAP. La correzione deve avvenire nell’esercizio in cui l’errore viene rilevato, senza possibilità di ricorso alla dichiarazione integrativa, anche per errori rilevanti di classificazione o imputazione temporale. È sufficiente che la società sia soggetta a revisione legale nell’esercizio in cui l’errore viene corretto.
Altri chiarimenti operativi
Alcuni ulteriori aspetti interpretativi forniti dall’Agenzia delle Entrate e da precedenti prassi meritano attenzione:
- Svalutazioni e perdite su crediti: sono normalmente indeducibili, salvo i casi in cui la rideterminazione del credito avvenga su base pattizia (es. accordi transattivi), che assumono rilevanza IRAP.
- Contributi INAIL: i contributi contro gli infortuni sono deducibili secondo una logica selettiva. Quelli relativi ai lavoratori a tempo indeterminato sono ricompresi nella deduzione “cuneo IRAP” (rigo IS7); per le altre categorie si utilizza il rigo IS1.
- Premi a dirigenti e amministratori: non sono deducibili i compensi variabili erogati all’amministratore delegato e imputati tra i costi per servizi (B7), mentre risultano deducibili quelli riferiti a dirigenti con funzione apicale, imputati tra i costi per il personale (B9), come chiarito nella risposta n. 539/2022.
- Finanziamenti a tasso zero verso i clienti: secondo l’interpello n. 46/2023, i costi finanziari connessi a operazioni di dilazione gratuita non rilevano ai fini IRAP, trattandosi di componenti estranei alla gestione caratteristica.
Si ricorda infine che l’adesione alla sanatoria dei crediti R&S può avvenire fino al 3 giugno 2025, ma resta confermata la non deducibilità IRAP del relativo onere anche in caso di opzione tardiva.