Iperammortamento: nuova agevolazione per le imprese della Legge di Bilancio 2026

Gen 12, 2026

Con la Legge di Bilancio 2026, ai crediti d’imposta 4.0 e 5.0 subentra l’iperammortamento, ossia una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione digitale e sostenibile delle imprese. L’agevolazione si traduce nella determinazione di maggiori quote di ammortamento o canoni di leasing, con rilevanza ai fini IRPEF/IRES ed è riconosciuta per gli investimenti effettuati dalle imprese nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2026 e il 30 settembre 2028. 

Cosa è l’iperammortamento

L’ iperammortamento consiste nella maggiorazione del costo di acquisizione di beni nuovi ai fini della determinazione di maggiori quote di ammortamento/canoni di leasing, già applicabile in passato e successivamente sostituito dal credito d’imposta Industria 4.0 e Transizione 5.0. Questa agevolazione permette, quindi, alle imprese di dedurre dal reddito una quota maggiorata del costo sostenuto, con percentuali variabili in funzione dell’importo dell’investimento.

Il nuovo iperammortamento è previsto dall’art. 1, commi da 427 e seguenti, della Legge di Bilancio 2026.

Beneficiari

L’agevolazione spetta ai titolari di reddito d’impresa, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime contabile (ordinario/semplificato) che effettuano investimenti in specifici beni materiali e immateriali, destinati a strutture produttive ubicate in Italia.

La spettanza dell’agevolazione è subordinata:

  • al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro;
  • al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.

L’agevolazione esame non spetta alle imprese:

  • in liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal RD n. 267/42, dal D.Lgs. n. 14/2019 (c.d. “Codice della crisi d’impresa”) ovvero da altre Leggi speciali, nonché alle imprese che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
  • destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001.

L’agevolazione non è, inoltre, riconosciuta:

  • ai lavoratori autonomi;
  • ai contribuenti forfetari;
  • alle imprese agricole che determinano il reddito su base catastale.

Investimenti ammissibili

La maggiorazione del costo di acquisizione è riconosciuta per gli investimenti:

  • effettuati dall’1.1.2026 al 30.9.2028. Entro tale data è necessario che l’investimento sia “effettuato”, ai sensi dell’art. 109, TUIR , Testo Unico delle Imposte sui Redditi: data della consegna o spedizione per i beni mobili, ovvero, se diversa e successiva, data in cui si verifica l’effetto traslativo della proprietà. Ne consegue che rileva la data di consegna del bene e non quella dell’ordine. Sono pertanto agevolabili gli investimenti con consegna a partire dal 1° gennaio 2026, indipendentemente dalla data di stipula del contratto o dell’emissione dell’ordine.
  • in beni prodotti in uno Stato UE/SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia).

L’investimento deve avere ad oggetto le seguenti due categorie di beni.

1) Beni strumentali materiali ed immateriali nuovi di cui alle Tabelle IV e V, Legge di Bilancio 2026, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione/rete di fornitura.

L’elenco dei beni agevolabili è stato aggiornato rispetto a quello degli Allegati A e B, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017), per un allineamento allo stato dell’arte tecnologico, principalmente con le integrazioni che seguono.

In riferimento all’Allegato A – Beni materiali, sono integrati:

  • Gruppo IV (nuovo):
    • Server GPU e cluster HPC
    • Sistemi di edge computing industriale
    • Reti 5G private e Wi-Fi industriale
    • Firewall OT e sistemi di backup/disaster recovery
    • Impianti HVAC evoluti per efficienza energetica
  • Revamping:
    • Componentistica meccatronica ad alta efficienza per ammodernamento impianti
  • Retail e servizi:
    • Totem interattivi, camerini digitali
    • Sistemi di self-checkout e vetrine interconnesse
  • Fotovoltaico:
    • Ammessi solo pannelli previsti alle lettere b) e c) del decreto energia (esclusi quelli meno efficienti della lettera a)

In riferimento all’Allegato B – Beni immateriali (software) sono integrati:

  • AI avanzata:
    • Large Language Models (LLM)
    • Agentic AI e piattaforme MLOps
  • Sostenibilità:
    • Software per calcolo Carbon Footprint
    • Analisi LCA e Passaporto Digitale del Prodotto (DPP)
  • Nuovi paradigmi:
    • Piattaforme Low-code/No-code
    • Data Spaces conformi agli standard europei
  • Realtà estesa:
    • Soluzioni XR/MR e metaverso industriale

Sono esclusi esplicitamente personal computer, notebook, tablet e dispositivi di produttività individuale, stampanti, scanner e periferiche per ufficio, apparati di rete domestici o per piccoli uffici (SOHO), sistemi di archiviazione per uso personale o di gruppo di lavoro non integrati con i processi operativi nonché i beni destinati ad attività amministrative, contabili o di office automation non direttamente connesse ai processi operativi.

2) Beni strumentali materiali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza ex art. 30, comma 1, lett. a), n. 2, D.Lgs. n. 199/2021, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.

Sono ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’art. 12, comma 1, lett. b) e c), DL n. 181/2023, ossia:
b) moduli fotovoltaici con celle, prodotti nell’UE con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
c) moduli prodotti nell’UE composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’UE con un’efficienza di cella almeno pari al 24%.

Sono stati esclusi i moduli fotovoltaici caratterizzati da un minore livello di efficienza (moduli fotovoltaici di cui all’art. 12, comma 1, lett. a) DL n. 181/2023 ).

Agevolazione

La maggiorazione spetta in misura differenziata a seconda dell’importo dell’investimento. Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

Importo investimento Maggiorazione costo acquisizione
Fino a € 2.500.000 180%
Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000 100%
Superiore a € 10.000.000 fino a € 20.000.000 50%

 

La maggiorazione ha rilevanza soltanto ai fini IRPEF/IRES ed è usufruibile quale variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi. Non produce effetti ai fini IRAP.

A differenza dei crediti d’imposta, quindi, l’iperammortamento non genera un beneficio immediato, ma incide progressivamente sulla base imponibile tramite variazioni in diminuzione in dichiarazione dei redditi ai soli fini IRPEF/IRES. La contabilità civilistica resta invariata: la maggiorazione opera esclusivamente in sede fiscale.

La fruizione del beneficio resta comunque subordinata alla presenza di utile fiscale: in caso di perdita, la monetizzazione dell’agevolazione è rinviata agli esercizi successivi capienti.

Dismissione del bene e investimenti sostitutivi

La cessione del bene o la sua destinazione all’estero comportano, in linea generale, la decadenza dal beneficio. È tuttavia ammessa la sostituzione con un bene nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori, nel rispetto delle regole già note nella prassi degli investimenti 4.0.

Cumulabilità

L’iperammortamento è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali e UE aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il sostegno “non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti” del progetto di innovazione e non determini il superamento del costo sostenuto. È invece esclusa la cumulabilità con il credito d’imposta “Industria 4.0”.

La relativa base di calcolo è individuata al netto di altre sovvenzioni e contributi a qualunque titolo ricevuti con riferimento alle stesse spese ammissibili.

Procedure per l’accesso all’agevolazione

Ai fini della fruizione dell’iperammortamento, dovranno essere inviate al GSE, tramite un’apposita piattaforma, comunicazioni  e   certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.

Le disposizioni attuative saranno definite con successivo decreto interministeriale MIMIT-MEF. 

 

Per informazioni:

Firenze: Irene Rosadini, e-mail i.rosadini@confindustriatoscanacentroecosta.it

Livorno e Massa Carrara: Silvia Civalleri, e-mail s.civalleri@confindustriatoscanacentroecosta.it

 

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