Contesto
L’art. 21 del D.Lgs. 151/2015 (1) introduce delle semplificazioni in tema di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. In merito il Ministero della Salute ha emanato il 17 marzo 2016 una circolare interpretativa del nuovo comma, inserito dopo il settimo, dell’art. 53 del D.P.R. 1124/1965.
La novità
Il nuovo comma, inserito dopo il settimo, dell’art. 53 del D.P.R. 1124/1965 prevede che:
«Qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale e' obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore.
Ogni certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua compilazione.
La trasmissione per via telematica del certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, di cui ai commi ottavo e nono, e' effettuata utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Istituto assicuratore. I dati delle certificazioni sono resi disponibili telematicamente dall'Istituto assicuratore ai soggetti obbligati a effettuare la denuncia in modalità telematica, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.»
Chiarimenti interpretativi del Ministero della Salute
A seguito dei quesiti pervenuti sul significato da attribuire alla dicitura “Qualunque medico” la circolare del Ministero della Salute precisa, in sintesi, quanto segue:
Il generico riferimento a “qualunque medico” non si riferisce a tutti i medici iscritti all’ordine, ma riguarda la sola previsione di richiesta di intervento professionale che rientri in una prestazione inquadrabile come “prima assistenza” medica, anche solamente di base.
Ne consegue che l’intervento di “prima assistenza” non presuppone necessariamente la disponibilità personale e continuativa di apparati tecnologici e di connettività fissa e mobile da parte del medico.
Per ottemperare all’obbligo previsto di compilazione e trasmissione telematica della certificazione risulta, infatti, sufficiente la disponibilità di tale connettività nell’orario di prestazione dell’attività professionale resa presso la struttura di appartenenza (studio medico, ambulatorio o struttura ospedaliera), a cui può rivolgersi il soggetto infortunato o colpito da malattia professionale, per ottenere, appunto, una “prima assistenza”.
La norma dispone, quindi, la sola contestualità temporale della compilazione e della trasmissione telematica della certificazione da parte del medico (o struttura di appartenenza), senza la esplicita individuazione di un termine temporale da rispettare. Si ritiene,comunque, che tale termine possa essere ragionevolmente individuato, con riferimento al termine massimo di 48 ore previsto dalla lettera r) dell’art. 18 del D.l.gs 81/08, nell’arco temporale massimo delle ore 24 del giorno successivo alla prestazione effettuata.
Note
(1) G.U. n. 221 del 23/09/2015 Supplemento Ordinario n. 53 – in vigore dal 24/09/2015.
Allegati
Circolare del Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – n. 0007348 del 17/03/2016
Contatto
Ambiente e Territorio
Giacomo Borselli
Tel.0552707236
e-mail giacomo.borselli@confindustriafirenze.it
Antonio Cammarano
Tel.0552707285
e-mail antonio.cammarano@confindustriafirenze.it