I.V.A. – Dichiarazioni d’intento: nuove regole

Mar 2, 2020

Estremi:    Provvedimento 96911/2020 del 27/02/2020 – Agenzia Entrate, a regime dal 2 marzo 2020

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, a regime dal 2 marzo 2020, vengono modificate le regole già preposte alla gestione delle dichiarazioni d’intenti emesse o ricevute, regole che coinvolgono più il fornitore che non il cliente esportatore.

L’Agenzia delle Entrate ha determinato – tempestivamente – le modalità di attuazione di quanto disposto dall’art. 12-septies del D.L. 34/19 (L. 28/06/19, n. 58) in tema dichiarazioni di intento, emanando il provvedimento prot. 96922/2020, pubblicato il 27/02/20, con effetto a partire dal 2/03/2020.

Pertanto a decorrere da quest’ultima data:

  • il cliente esportatore non ha più l’obbligo di trasmettere al fornitore (o in dogana) la dichiarazione d’intento e la copia della ricevuta attestante l’invio della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate;
  • cliente esportatore e fornitore non hanno più l’obbligo di numerare progressivamente le dichiarazioni emesse e quelle ricevute, nonché di registrarle (conservandole) in appositi registri e di indicarle nel Quadro VI della Dichiarazione Annuale I.V.A.;
  • il cliente trasmette telematicamente la dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate che, telematicamente, gli invia la ricevuta di presentazione, riportante il protocollo di ricezione;
  • il fornitore, accedendo al cassetto fiscale, anche attraverso intermediari abilitati, dovrà prelevare le necessarie informazioni dal sito dell’Agenzia e dovrà riportare nella fattura gli estremi del protocollo di ricezione attribuito dall’Agenzia.

Al proposito è utile ricordare che effettuare (art. 6/633) cessioni o prestazioni non imponibili ai sensi dell’art. 8, 1° co. lett. c) del D.P.R. 633/72, senza aver in precedenza accertato telematicamente che il fornitore ha già trasmesso all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione è soggetto alla sanzione dal 100 al 200% dell’imposta non applicata.

Il provvedimento ha aggiornato il modello di dichiarazione d’intento (immediatamente utilizzabile, ma quello vecchio potrà essere ancora usato fino al 27 aprile 2020) nonché le istruzioni e le specifiche tecniche.

In pratica, poiché niente dispone il provvedimento, dovrà essere il fornitore a immaginare quale cliente potrà o vorrà acquistare beni o servizi usufruendo della sua condizione di esportatore e, quindi, accedere al cassetto fiscale per verificare se è stata inviata la dichiarazione e, in tale occasione, dovrà anche accertarsi se la stessa vale per una sola operazione e per più operazioni fino a concorrenza di un determinato importo, sotto sua responsabilità.

Infine, considerando la tempestività con la quale è stato emanato il provvedimento, l’anno in corso sarà diviso in due periodi nel corso dei quali sono stati inevitabilmente applicate due diverse modalità di gestione delle dichiarazioni: è necessario un sollecito chiarimento.

 

Contatto

Area Economia e Diritto di Impresa

Vincenzo Padelletti, tel. 055/2707201

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