L’Agenzia delle entrate ha istituito uno specifico codice tributo per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite F24, del credito d’imposta legato al piano Transizione 5.0 e riconosciuto dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), secondo quanto previsto all’articolo 8 del D.L. n. 38/2026 come modificato dal decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42.
Soggetti interessati
Imprese che:
- avevano prenotato l’agevolazione al GSE tra il 7 e il 27 novembre 2025, successivamente all’annuncio dell’esaurimento delle risorse del pianto Transizione 5.0;
- hanno ricevuto la comunicazione di ammissibilità tecnica dal GSE.
Investimenti agevolati e misura del credito d’imposta
In riferimento all’articolo 8 del D.L. n. 38/2026, come modificato dal decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42 (per i dettagli rimandiamo alla nostra news Transizione 5.0: nuove risorse e contributi spettanti), il credito d’imposta, pari all’89,77% dell’importo richiesto, riguarda:
- investimenti compresi negli allegati A e B della legge n. 232/2016,
- le spese sostenute per la formazione del personale, connesse al progetto di innovazione.
Modalità di utilizzo del credito d’imposta
L’articolo 8 del D.L. n. 38/2026 prevede ha che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in una unica annualità, tramite modello F24 da presentare entro e non oltre il 31 dicembre 2026.
Per consentire la fruizione, l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 14 del 16 aprile 2026, ha istituito il nuovo codice tributo:
- “7079” – Credito d’imposta – Transizione 5.0 – Articolo 8 del decreto‑legge 27 marzo 2026, n. 38.
Il modello F24 contenente il nuovo codice tributo deve essere trasmesso esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Procedure operative e controlli
Il GSE trasmette all’Agenzia delle Entrate:
- l’elenco delle imprese beneficiarie;
- l’ammontare del credito d’imposta concesso;
- eventuali variazioni successivamente intervenute.
Sulla base di tali informazioni, ciascuna impresa può verificare, accedendo al proprio cassetto fiscale, l’importo del credito effettivamente disponibile per la compensazione.
Il codice tributo “7079” deve essere indicato nella sezione “Erario” del modello F24, compilando la colonna “importi a credito compensati”.
L’Agenzia delle Entrate effettua i controlli sulla corretta fruizione dell’agevolazione, verificando:
- la coerenza tra i dati indicati nel modello F24 e quelli comunicati dal GSE;
- il rispetto del limite massimo di credito utilizzabile in compensazione, inclusi eventuali aggiornamenti trasmessi dal Gestore.
Per informazioni
Firenze: Irene Rosadini mail i.rosadini@confindustriatoscanacentroecosta.it
Livorno e Massa Carrara: Silvia Civalleri mail s.civalleri@confindustriatoscanacentroecosta.it


