La Legge di Bilancio 2026 ha esteso agli anni 2026, 2027 e 2028 il credito d’imposta per le imprese che operano o si insediano nelle Zone Logistiche Semplificate («ZLS»), con riferimento ad investimenti realizzati dal 01.01.2026 al 31.12.2028 (articolo 1, commi 444 e seguenti). L’incentivo è diretto a agevolare gli investimenti in beni strumentali, effettuati dalle imprese nelle Zone Logistiche Semplificate istituite, tra le quali la ZLS Toscana, istituita con DPCM del 25 novembre 2024. La Legge di Bilancio definisce anche le nuove date per la presentazione all’Agenzia delle Entrate delle comunicazioni necessarie per l’accesso all’agevolazione.
Riportiamo di seguito una sintesi dell’incentivo, già approfondito nella nostra news del 3 aprile 2024 (LINK).
Chi può accedere al credito d’imposta ZLS
Possono accedere al credito d’imposta:
- tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano nelle Zone Logistiche Semplificate, in relazione agli investimenti in beni strumentali indicati all’art. 3 del Decreto 30 agosto 2024, che ha definito le modalità di accesso al contributo;
- l’ambito territoriale ammesso al beneficio è circoscritto alle “zone 107.3.c”- c.d. zone in deroga – della ZLS, cioè limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’art. 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, così come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Soggetti esclusi dal credito d’imposta
Così come chiarito dall’Agenzia delle Entrate (LINK), l’agevolazione non si applica alle imprese che operano nei seguenti settori:
- industria siderurgica (codice ATECO 24.1 “Siderurgia – Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe”)
- carbonifera (codice ATECO 05.1 “Estrazione di antracite e litantrace”)
- della lignite (codice ATECO 05.2 “Estrazione di lignite”)
- dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture (codici ATECO 49 “Trasporto terrestre e Trasporto mediante condotte”; codice ATECO 50 “Trasporto marittimo e per vie d’acqua” – ad esclusione dei codici 50.10.00 “Trasporto marittimo e costiero di passeggeri” e 50.30.00 “Trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)” – ; codici ATECO 51 “Trasporto aereo”)
- della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche (codici ATECO 35.11 “Produzione di energia elettrica”; codice ATECO 35.12 “Trasmissione di energia elettrica”; codice ATECO 35.13 “Distribuzione di energia elettrica”)
- della banda larga, nonché dei settori creditizio, finanziario e assicurativo (codice ATECO 64 “Attività di servizi finanziari”; codice ATECO 65 “Assicurazioni, Riassicurazioni e Fondi Pensione”; codice ATECO 66 “Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative”).
L’agevolazione inoltre non si applica:
- alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà come definite dall’art. 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
La ZLS Toscana
Per le aziende che investono in Toscana, l’ammissibilità al credito d’imposta è limitata aree inserite nel perimetro della ZLS Toscana, afferenti essenzialmente alle provincie di Livorno e Massa Carrara. Per l’esatta individuazione della mappatura per l’accesso al credito d’imposta, è necessario far riferimento ai documenti pubblicati sulla pagina dedicata del Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud, al seguente LINK:
- Piano di Sviluppo Strategico ZLS Toscana
- Allegato I: Elenco delle particelle catastali dei Comuni inclusi nella ZLS Toscana
- Allegato II: Elenco dei Comuni inclusi nella ZLS Toscana ammissibili e non ammissibili alla deroga 107.3.c
- Allegato III: Allegati cartografici al Piano
Con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, rientrano tra le aree in deroga:
- per la provincia di Livorno i Comuni di: Collesalvetti; Livorno – limitatamente alle sezioni indicate in allegato alla Carta degli Aiuti (LINK) – Rosignano Marittimo; Campiglia Marittima; Piombino.
- per la provincia di Massa Carrara i Comuni di: Carrara; Massa; Montignoso.
Progetti ammissibili
Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale, e cioè:
- a) la realizzazione di un nuovo stabilimento;
- b) l’ampliamento di uno stabilimento già esistente;
- c) la diversificazione della produzione;
- d) il cambiamento fondamentale/la trasformazione radicale del processo produttivo complessivo;
- e) l’acquisizione degli attivi di uno stabilimento che sarebbe stato chiuso.
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Spese ammesse
Le spese devono essere relative all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZLS, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva di cui all’art. 2, comma 1 del Decreto.
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Entità del progetto di investimento
Il costo complessivo dei beni agevolati va da 200.000 euro a 100 milioni di euro, per ciascun progetto di investimento, indipendentemente dalla dimensione dell’impresa beneficiaria.
Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.
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Imputazione temporale degli investimenti
Come previsto con la Legge di Bilancio 2026, gli investimenti agevolabili devono essere effettuati dal 01.01.2026 al 31.12.2028.
Per la determinazione del momento in cui gli investimenti si considerano effettuati e del valore dei beni agevolabili si fa riferimento agli articoli 109, commi 1 e 2, e 110 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, a prescindere dai principi contabili adottati.
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Grandi Imprese
Come previsto espressamente dalla normativa comunitaria in materia di aiuti a finalità regionale gli aiuti possono essere concessi alle grandi imprese solo per gli investimenti destinati “alla creazione di una nuova attività economica nella zona interessata”. Pertanto, per le grandi imprese il credito è concesso per l’acquisizione di beni strumentali facenti parte di un “investimento iniziale a fronte di una nuova attività economica”.
Credito d’imposta – Misura dell’agevolazione
L’autorizzazione di spesa per questa misura è fissata in 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
Fermo restando il limite complessivo di spesa, il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati sopra, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni al netto delle spese di manutenzione.
Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia inferiore a 200.000 euro.
| AMMONTARE INVESTIMENTO | DIMENSIONE D’IMPRESA | CREDITO D’IMPOSTA |
| Fino a 50 milioni € | Grande | 15% |
| Media | 25% | |
| Piccola | 35% | |
| Sopra i 50 milioni€ | Grande | 15% |
| Media | 15% | |
| Piccola | 15% |
Per i progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, l’importo dell’aiuto deve essere calcolato secondo la metodologia dell’«importo di aiuto corretto», descritto all’art. 2 comma 20 del regolamento UE n. 651/2014:
l’importo massimo di aiuto consentito per un grande progetto di investimento, è calcolato secondo la seguente formula: importo massimo di aiuto = R × (A + 0,50 × B + 0 × C), dove R è l’intensità massima di aiuto applicabile nella zona interessata (pari per la ZLS Toscana al 15%), A sono i primi 50 milioni di EUR di costi ammissibili, B è la parte di costi ammissibili compresa tra 50 milioni di EUR e 100 milioni di EUR e C è la parte di costi ammissibili superiore a 100 milioni di EUR (il parametro C, quindi, non rileva per i progetti di investimento finanziabili nella ZLS Toscana).
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti (adempimento richiesto anche per le imprese non obbligate alla revisione).
Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZLS per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento. L’inosservanza di tale obbligo determina la decadenza dai benefici.
Procedure e termini
La Legge di Bilancio 2026 conferma la procedura con doppio step per accedere al contributo. Per accedere al credito d’imposta ZLS le aziende dovranno presentare all’Agenzia delle Entrate:
- una prima “comunicazione di fruizione”, contenente le spese ammissibili:
- dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026
→ spese sostenute dal 1° gennaio 2026 e spese previste entro il 31 dicembre 2026; - dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027
→ spese sostenute dal 1° gennaio 2027 e previste entro il 31 dicembre 2027; - dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028
→ spese sostenute dal 1° gennaio 2028 e previste entro il 31 dicembre 2028.
- a seguire, a pena di decadenza, una “comunicazione integrativa” per attestare l’effettiva realizzazione degli investimenti:
- dal 3 al 17 gennaio 2027
→ investimenti realizzati nel 2026; - dal 3 al 17 gennaio 2028
→ investimenti realizzati nel 2027; - dal 3 al 17 gennaio 2029
→ investimenti realizzati nel 2028.
Con provvedimento adottato dal direttore dell’Agenzia delle entrate, saranno approvati i modelli di comunicazione da utilizzare e saranno definite le relative modalità di trasmissione telematica.
Per ulteriori informazioni
Livorno e Massa Carrara: email s.civalleri@confindustriatoscanacentroecosta.it e g.martelli@confindustriatoscanacentroecosta.it .


