Congedi obbligatori per il padre lavoratore

Mar 8, 2017

L’INPS informa che i congedi obbligatori per i padri lavoratori dipendenti sono stati prorogati anche per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell’anno solare 2017.

Il congedo obbligatorio è pari a 2 giorni da fruire, anche in via non continuativa, entro i 5 mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia (in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore.

Modalità di presentazione della domanda

Sono tenuti a presentare domanda all’Istituto solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’INPS, mentre tutti i lavoratori, per i quali le indennità sono anticipate dal datore di lavoro, devono  comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all’Istituto.

In questi casi, infatti, i datori di lavoro comunicano all’INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso Uniemens.

Il congedo facoltativo per i padri non è prorogato per l’anno 2017 e pertanto non potrà essere fruito né indennizzato da parte dell’Istituto.

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