CONAI: applicazione del contributo ambientale su alcuni specifici prodotti

Lug 2, 2015

Premessa
Il Consiglio di Amministrazione del CONAI ha fornito chiarimenti sull’applicazione del contributo ambientale su alcuni specifici prodotti, in particolare modo:
•    con la Circolare del 29 giugno 2015: “Conchiglia-contenitore di deodoranti per lavastoviglie” e “Profumatori d’ambiente”;
•    con la Circolare 30 giugno 2015: “Articoli per confezionamento camicie”.

Definizione di imballaggio
Nell’ambito di un più ampio processo di aggiornamento delle liste di prodotti classificati imballaggio o non imballaggio (vedi l’Allegato E del D.Lgs. 152/2006 e gli esempi disponibili sul sito www.conai.org), CONAI fornisce ulteriori chiarimenti e istruzioni operative concernenti gli articoli indicati nelle citate circolari, con effetto dal 1 gennaio 2016.

Circolare 29 giugno 2015
È classificato imballaggio il contenitore del profumatore (costituito generalmente da liquidi, gel, perle, tessuto impregnato, tavolette igienizzanti, ecc.) qualora resti vuoto al termine del processo di erogazione “graduale” del profumatore stesso e il contenitore medesimo non sia ricaricabile.

Non è classificato imballaggio il contenitore se “ricaricabile” ovvero quando sia parte integrante del prodotto “profumatore” e tutte le componenti siano destinate ad essere utilizzate, consumate o eliminate insieme.

Circolare 30 giugno 2015
Sono imballaggi gli articoli impiegati come accessori nel processo di confezionamento delle camicie o di altri capi di abbigliamento (quali ad esempio: girocolli, farfalline, clips, spilli, pettorali, carta velina e similari).

Contatto
Giacomo Borselli Tel.0552707236, e-mail giacomo.borselli@confindustriafirenze.it

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