CIGS: limite massimo delle ore autorizzabili

Set 20, 2017

La Direzione Generale degli ammortizzatori sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  ha fornito alcuni chiarimenti in merito al calcolo del limite massimo di ore di cassa integrazione guadagni straordinaria autorizzabili.

A decorrere dal 24 settembre 2017, troverà piena applicazione la norma contenuta nel decreto attuativo del Jobs Act che stabiliva che “per le causali di riorganizzazione aziendale e di crisi aziendale possono essere autorizzate sospensioni dal lavoro soltanto nel limite dell’80% delle ore lavorabili nell‘unità produttiva nell’arco di tempo di cui al programma autorizzato.”


Calcolo del limite

Ai fini della verifica delle ore lavorabili su cui calcolare il limite dell’80% delle ore di sospensione autorizzabili, nell’unità produttiva assume rilievo l’indicazione, contenuta nella domanda di concessione dell’integrazione salariale, del numero di lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente la presentazione dell’istanza, distinti per orario contrattuale.
Poiché il numero di ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di tempo di cui al programma autorizzato è un dato che può essere oggetto di modifica durante il periodo temporale preso in considerazione, il dato esposto dall’azienda relativo al numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente, costituisce il parametro fisso di riferimento su cui calcolare le ore di sospensione autorizzabili.
Ai fini dell’erogazione del trattamento, l’elenco dei lavoratori allegato alla domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, sarà inoltrato, unitamente al decreto, direttamente all’Inps.
Nella domanda di concessione dovrà essere dichiarato l’impegno dell’azienda al rispetto del limite delle ore di sospensione autorizzabili che, come detto, non può eccedere l’80% delle ore contrattualmente lavorabili.
Sarà cura dell’Inps verificare il rispetto del limite delle ore di sospensione effettivamente operate.
Il Ministero precisa che questa disposizione trova applicazione con riferimento ai trattamenti straordinari di integrazione salariale la cui conclusione della consultazione sindacale, presentazione dell’istanza di accesso al trattamento e le conseguenti sospensioni siano avvenute a decorrere dal giorno 24 settembre 2017.

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