AUTOTRASPORTO: Rimborso accise gasolio e HVO: istruzioni 1° trimestre 2026

Mar 31, 2026

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha reso disponibile il software per la compilazione delle dichiarazioni relative ai consumi di gasolio e HVO per il recupero delle accise del primo trimestre 2026. Le istanze possono essere presentate dal 1° al 30 aprile 2026.

Il software è scaricabile dal portale ADM a questo link: https://www.adm.gov.it/portale/-/benefici-gasolio-autotrazione-1-c2-b0-trimestre-2026

Quadro normativo e variazione delle aliquote

La Legge di Bilancio 2026 ha modificato l’aliquota ordinaria di accisa sul gasolio impiegato come carburante, fissandola a 672,90 euro per mille litri dal 1° gennaio 2026. Il DL Carburanti, però, ha ridotto l’aliquota a 472,90 euro per mille litri a decorrere dal 19 marzo 2026.

Per l’HVO ecosostenibile, l’accisa rimane invariata a 617,40 euro per mille litri (decreto 14 maggio 2025). È considerato ecosostenibile l’HVO che rispetta:

  • i criteri di sostenibilità e riduzione delle emissioni previsti dalla direttiva (UE) 2018/2001;
  • l’utilizzo di materie prime elencate nell’allegato IX della direttiva stessa.

Importi del rimborso per tipologia di carburante

L’ADM ha definito modalità e importi del rimborso differenziati per periodo e tipologia di carburante.

Carburanti non conformi ai requisiti di sostenibilità (gasolio o HVO)

  • 1 gennaio – 18 marzo 2026: rimborso pari a 269,68 €/1.000 litri.
    Quadro da compilare: A-1.
  • 19 marzo – 31 marzo 2026: rimborso pari a 69,68 €/1.000 litri.
    Quadro da compilare: A-2.

Gasoli paraffinici da sintesi o idrotrattamento (HVO) conformi ai requisiti

  • 1 gennaio – 31 marzo 2026: rimborso pari a 214,18 €/1.000 litri.
    Quadro da compilare: A-3.

Gasoli paraffinici (HVO) senza informazioni sulla sostenibilità

  • 1 gennaio – 18 marzo 2026: rimborso pari a 214,18 €/1.000 litri.
    Quadro da compilare: A-4.
  • 19 marzo – 31 marzo 2026: rimborso pari a 69,68 €/1.000 litri.
    Quadro da compilare: A-2.

Gasoli o biocarburanti (HVO) che non soddisfano le condizioni sulla sostenibilità, riforniti prima del 1° gennaio 2026 (da impianti privati)

Per consumi riferibili a stock con aliquota ante 2026 (632,40 €/1.000 litri):

  • rimborso pari a 229,18 €/1.000 litri.
    Quadro da compilare: A-5.

Criteri per l’imputazione dei consumi nei vari quadri

L’impresa interessata è tenuta a classificare i consumi sulla base di:

  • descrizione dell’operazione riportata in fattura;
  • dettaglio dei prelievi contenuto nelle fatture a emissione differita (art. 21, c. 4, lett. a, DPR 633/72);
  • nel caso di impianto di distribuzione automatica di carburanti per uso privato, data di ricezione del carburante (e-DAS).

Inoltre, dovrà distinguere i consumi di HVO conforme ai requisiti di sostenibilità rispetto a quello non conforme, sulla base delle informazioni fornite dal distributore (e-DAS, documentazione commerciale, fattura).

Requisiti per l’ammissibilità al rimborso

  • Fatture datate dal 1° gennaio al 31 marzo 2026.
  • Ammessi solo consumi documentati da fattura.
  • Veicoli di massa pari o superiore a 7,5 tonnellate, Euro 5 o superiori.
  • Consumo massimo riconosciuto: 1 litro per km percorso (art. 8 DL 124/2019).
  • Indicazione obbligatoria della targa del veicolo nella fattura elettronica.

Eventuali dichiarazioni mendaci hanno rilevanza penale.

Modalità di presentazione della dichiarazione

La trasmissione deve avvenire tramite Servizio Telematico Doganale – EDI.
In alternativa, è possibile presentare la dichiarazione in formato cartaceo con supporto informatico (CD-ROM, DVD, USB) presso l’ufficio doganale competente.

L’allegato 1 della nota ADM elenca gli uffici competenti per le imprese con sede in altri Stati membri UE.

Utilizzo del credito

Il credito può essere:

  • compensato tramite F24 (codice tributo 6740), trascorsi 60 giorni senza rilievi dell’ufficio doganale (silenzio-assenso);
  • richiesto a rimborso in denaro.

La compensazione:

  • non ha limiti annuali;
  • può essere effettuata fino alla fine dell’anno successivo;
  • eventuali eccedenze devono essere chieste a rimborso entro i sei mesi successivi.

Si rimanda alla Nota dell’Agenzia allegata