Fare impresa in Senegal: come funziona la Convenzione fiscale con l’Italia

Lo scorso 19 ottobre, si è tenuto il convegno “Orizzonte Senegal: nuove rotte di crescita per le imprese italiane”, organizzato da Confindustria Toscana Centro e Costa in collaborazione con CIAO Africa, con l’obiettivo di approfondire le opportunità offerte dal mercato senegalese e gli strumenti a disposizione delle imprese italiane interessate a sviluppare attività e investimenti nel paese.

Il Senegal rappresenta uno dei principali hub economici dell’Africa occidentale, grazie alla sua posizione strategica e alla presenza di importanti infrastrutture portuali e logistiche. I programmi di sviluppo avviati nel paese, in particolare nei settori delle infrastrutture, dell’industria, dell’agricoltura, dell’energia e dei servizi, offrono prospettive di collaborazione per le imprese italiane interessate a intraprendere percorsi di internazionalizzazione.

In questo contesto, accanto alla conoscenza delle opportunità commerciali e degli strumenti di sostegno agli investimenti, assume particolare rilevanza la valutazione degli aspetti fiscali. Comprendere in quale stato possano essere assoggettati a imposizione i redditi derivanti dalle attività economiche transfrontaliere costituisce infatti un elemento importante per pianificare correttamente le operazioni internazionali.

A tale riguardo, un riferimento fondamentale è rappresentato dalla Convenzione tra Italia e Senegal contro le doppie imposizioni, firmata a Roma il 20 luglio 1998, ratificata dall’Italia con la Legge 20 dicembre 2000, n. 417 ed entrata in vigore il 24 ottobre 2001.

La Convenzione disciplina la ripartizione della potestà impositiva tra i due Stati e individua i meccanismi per evitare fenomeni di doppia imposizione, offrendo alle imprese un quadro di riferimento per la gestione fiscale delle operazioni tra Italia e Senegal.

Attività d’impresa e stabile organizzazione

Il primo principio di interesse per un’impresa italiana riguarda gli utili derivanti dall’attività d’impresa.

In base all’articolo 7 della Convenzione, gli utili di un’impresa residente in Italia sono imponibili, in linea generale, soltanto in Italia, a meno che l’impresa eserciti la propria attività in Senegal attraverso una stabile organizzazione.

È quindi la presenza di una struttura sufficientemente radicata nel paese a determinare, sul piano convenzionale, il diritto del Senegal di tassare gli utili ad essa attribuibili.

Facciamo l’esempio di un’impresa italiana che vende beni a clienti senegalesi senza disporre nel paese di una propria struttura stabile. Quest’ultima non diventa soggetta a imposizione in Senegal sugli utili d’impresa per il solo fatto di effettuare vendite. Diverso è il caso in cui l’impresa disponga di un ufficio, una succursale, un’officina, un laboratorio, un magazzino di vendita o altra sede fissa attraverso cui esercita la propria attività.

Un aspetto particolarmente rilevante per le imprese italiane operanti nei settori delle costruzioni e dell’impiantistica riguarda i cantieri di costruzione o di montaggio: secondo la Convenzione, il cantiere costituisce stabile organizzazione quando la sua durata supera sei mesi.

Per le imprese italiane attive nei settori delle costruzioni, dell’impiantistica e delle infrastrutture, la durata del progetto diventa quindi un elemento da valutare già in fase di pianificazione.

Dividendi

Quando una società senegalese distribuisce dividendi a un soggetto residente in Italia, la Convenzione, ai sensi dell’articolo 10, consente la tassazione del reddito nello stato di residenza del beneficiario, ma riconosce anche allo stato della società che distribuisce il dividendo il diritto di applicare un’imposizione alla fonte.

Se il percettore è il beneficiario effettivo del dividendo, l’imposta applicata nello stato della fonte non può superare il 15% dell’ammontare lordo.

La Convenzione introduce quindi un tetto alla potestà impositiva dello stato della fonte, ma non prevede aliquote più favorevoli in funzione dell’entità della partecipazione detenuta.

In concreto, una società italiana che partecipa in una società senegalese deve considerare che il flusso di dividendi può subire imposizione anche in Senegal, entro il limite convenzionale del 15%, fermo restando il successivo coordinamento con la tassazione italiana.

La Convenzione prevede inoltre una specifica disciplina per gli utili di una stabile organizzazione non reinvestiti nello stato in cui essa opera, per i quali l’eventuale imposizione aggiuntiva non può superare il 10% dell’ammontare lordo degli utili, previa deduzione dell’imposta applicata agli stessi.

Finanziamenti tra Italia e Senegal

Un’altra fattispecie frequente nei rapporti internazionali riguarda i finanziamenti.

Per gli interessi, l’articolo 11 ammette la tassazione nello stato di residenza del percettore e riconosce, al tempo stesso, una potestà impositiva allo stato dal quale gli interessi provengono.

Se il percettore è il beneficiario effettivo, l’imposta applicata nello stato della fonte non può eccedere il 15% dell’ammontare lordo degli interessi.

In questo caso, se una società italiana finanzia una partecipata o una controparte senegalese, gli interessi corrisposti possono essere imponibili anche in Senegal entro il limite previsto dalla Convenzione.

Sono inoltre previste specifiche ipotesi di esenzione per interessi riconducibili ai governi, agli enti locali e a determinati enti e organismi pubblici o finanziari.

Marchi, brevetti, know-how e royalties

La Convenzione, all’articolo 12, disciplina anche i canoni corrisposti per l’utilizzo di beni immateriali e altre attività.

Rientrano nella definizione, tra gli altri, i compensi per l’utilizzo o la concessione in uso di diritti d’autore, brevetti, marchi, disegni o modelli, formule, processi segreti, attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e know-how.

Anche in questo caso lo stato della fonte può assoggettare il reddito a imposizione, ma, se il beneficiario effettivo è residente nell’altro stato, l’imposta non può superare il 15% dell’ammontare lordo del canone.

Nello specifico, un’impresa italiana che concede a una società senegalese l’utilizzo di un marchio, di un brevetto o di determinate conoscenze tecniche deve considerare il possibile prelievo nello stato della fonte entro il limite convenzionale.

Plusvalenze

Non tutti i proventi derivanti dalla cessione di beni seguono la stessa regola: l’articolo 13 distingue le plusvalenze in funzione della natura dei beni ceduti e del loro collegamento con l’attività esercitata nell’altro stato.

La cessione di beni immobili può generare plusvalenze imponibili nello stato in cui tali beni sono situati, articolo 13, paragrafo 1.

Il medesimo articolo, al paragrafo 2, riconosce potestà impositiva anche allo stato in cui è situata una stabile organizzazione per le plusvalenze relative ai beni mobili che ne fanno parte.

Per le plusvalenze non comprese nelle fattispecie specifiche dei paragrafi precedenti, il paragrafo 4 prevede invece la tassazione esclusiva nello stato di residenza dell’alienante.

Anche sotto questo profilo, quindi, la natura dell’investimento effettuato e la struttura attraverso la quale viene realizzato incidono sulla ripartizione della potestà impositiva tra i due stati.

Dipendenti italiani inviati in Senegal: attenzione ai 183 giorni

L’invio temporaneo di lavoratori italiani in Senegal richiede una verifica specifica delle regole convenzionali.

L’articolo 15, paragrafo 1, consente in generale allo stato in cui viene svolta materialmente l’attività lavorativa di tassare le relative remunerazioni, pur essendo il lavoratore residente nell’altro stato.

Il paragrafo 2 dello stesso articolo fa però salva la tassazione esclusiva nello stato di residenza quando ricorrono congiuntamente tre condizioni:

  • il dipendente soggiorna nell’altro stato per non più di 183 giorni nell’anno fiscale;
  • la remunerazione è corrisposta da, o per conto di, un datore di lavoro non residente nell’altro stato;
  • il costo non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa del datore di lavoro nell’altro stato.

Il dato dei 183 giorni, dunque, non basta da solo: soltanto la contemporanea sussistenza delle tre condizioni previste dall’articolo 15, paragrafo 2, consente di applicare l’eccezione.

Come si evita la doppia imposizione

Le regole che attribuiscono potestà impositiva a entrambi gli stati sono accompagnate da un meccanismo volto a ridurre la doppia tassazione dello stesso reddito.

Per i soggetti residenti in Italia, tale meccanismo è descritto dall’articolo 23, paragrafo 3, della Convenzione.

Quando un residente italiano consegue un reddito che, in base alla Convenzione, può essere tassato in Senegal, l’Italia può includere tale reddito nella propria base imponibile, riconoscendo tuttavia una detrazione per l’imposta sul reddito pagata in Senegal.

La detrazione non può superare la quota dell’imposta italiana riferibile al reddito estero, secondo i criteri stabiliti dalla Convenzione.

Si tratta del metodo del credito d’imposta: il prelievo estero è riconosciuto in detrazione entro il limite convenzionale, senza che ciò garantisca in ogni situazione l’eliminazione di qualsiasi maggiore onere fiscale.

Una Convenzione che offre soprattutto certezza

La Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Senegal rappresenta un importante strumento di riferimento per le imprese italiane interessate a sviluppare rapporti commerciali e investimenti nel paese, contribuendo a definire un quadro di maggiore certezza nei rapporti fiscali tra i due stati.

La conoscenza delle disposizioni convenzionali consente infatti alle imprese di valutare preventivamente alcuni aspetti fondamentali delle operazioni transfrontaliere, dalla possibile configurazione di una stabile organizzazione al trattamento dei flussi finanziari, fino alla gestione del personale inviato all’estero e ai meccanismi per evitare la doppia imposizione.

In un contesto caratterizzato da crescenti opportunità di collaborazione economica tra Italia e Senegal, una corretta pianificazione fiscale costituisce quindi un elemento importante per accompagnare i processi di internazionalizzazione, consentendo alle imprese di affrontare nuovi mercati con maggiore consapevolezza e di strutturare le proprie iniziative imprenditoriali su basi più solide.