Videoterminali: scattano le tutele obbligatorie se l’utilizzo supera le 20 ore settimanali

Il Ministero del Lavoro, con l’Interpello n. 3/2026 approvato il 24 settembre 2026, ha fornito importanti chiarimenti in materia di videoterminali, confermando che le specifiche tutele previste dal Titolo VII del D.Lgs. n. 81/2008 si applicano ogni volta che il lavoratore utilizza abitualmente o sistematicamente un’attrezzatura munita di schermo per almeno 20 ore settimanali, al netto delle interruzioni previste dalla legge.

 Conta l’utilizzo effettivo dello schermo, non la mansione svolta

Il Ministero precisa che il requisito determinante per qualificare un lavoratore come “videoterminalista” non è la qualifica professionale rivestita né la tipologia di attività svolta, bensì il tempo effettivo di utilizzo del videoterminale.

Pertanto, qualora sia raggiunta la soglia delle 20 ore settimanali, trovano applicazione tutte le misure di tutela previste dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

Le aziende sono quindi chiamate a verificare concretamente le modalità di utilizzo degli schermi da parte dei lavoratori, anche in attività diverse da quelle tradizionalmente d’ufficio.

 Obblighi per il datore di lavoro

Al ricorrere delle condizioni previste dall’art. 173 del D.Lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro deve garantire l’applicazione delle misure previste per i videoterminalisti, tra cui:

  • valutazione dei rischi specifici;
  • organizzazione delle pause o dei cambi di attività;
  • sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla legge;
  • adeguate caratteristiche ergonomiche delle postazioni di lavoro.

 Postazioni di controllo: sono luoghi di lavoro a tutti gli effetti

L’Interpello affronta anche il tema delle postazioni di controllo, chiarendo che tali ambienti rientrano nella definizione di “luogo di lavoro” ai sensi dell’art. 62 del D.Lgs. n. 81/2008. Di conseguenza devono rispettare i requisiti previsti dal Testo Unico sulla Sicurezza.

In particolare occorre verificare il rispetto dei requisiti relativi a:

  • altezza dei locali;
  • cubatura;
  • superficie disponibile;
  • aerazione;
  • illuminazione;
  • microclima.

Indicazioni operative per le imprese

Alla luce dei chiarimenti ministeriali,  suggeriamo alle aziende di:

  • verificare quali lavoratori utilizzino videoterminali per almeno 20 ore settimanali;
  • accertare la corretta classificazione dei lavoratori come videoterminalisti;
  • riesaminare, se necessario, la valutazione dei rischi e l’organizzazione delle pause;
  • verificare la conformità delle postazioni e dei locali ai requisiti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008.

L’Interpello conferma dunque un principio fondamentale: ai fini dell’applicazione della disciplina sui videoterminali rileva l’utilizzo effettivo dello schermo, indipendentemente dalla mansione svolta, mentre qualsiasi ambiente stabilmente destinato all’attività lavorativa deve possedere i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, contattare:

Per la Provincia di Firenze: Giacomo Borselli 055 2707236  – g.borselli@confindustriatoscanacentroecosta.it

Per la Provincia di Livorno: Lucia Ginocchi 0586 263023  – l.ginocchi@confindustriatoscanacentroecosta.it

Per la Provincia di Massa Carrara: Lorenzo Melani 0585 1988101 –   l.melani@confindustriatoscanacentroecosta.it