Il D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 148, c.d. correttivo “Omnibus”, ha modificato la disciplina fiscale delle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, intervenendo sull’art. 51, comma 4, lett. a), del TUIR.
Le nuove disposizioni, applicabili in linea generale dal periodo d’imposta 2026, confermano il sistema di determinazione forfetaria del fringe benefit basato sulle Tabelle ACI e sulla tipologia di alimentazione del veicolo, ma introducono due importanti elementi: l’anzianità del mezzo e la presenza di optional o allestimenti.
Confermate le percentuali in base all’alimentazione
Il valore imponibile continua ad essere determinato sulla base di una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri annui, applicando al costo chilometrico individuato dalle Tabelle ACI le seguenti percentuali:
· 10% per i veicoli esclusivamente elettrici a batteria;
· 20% per i veicoli ibridi plug-in;
· 50% per gli altri veicoli, compresi quelli a benzina, diesel, mild hybrid e full hybrid.
Dal valore così determinato devono essere sottratte le somme eventualmente trattenute al dipendente per la concessione del veicolo.
Maggiorazione del 50% per i veicoli con più di cinque anni
Una delle principali novità riguarda l’anzianità dell’autovettura.
Dal 1° gennaio dell’anno successivo al quinto anno dalla prima immatricolazione, il valore del fringe benefit viene infatti incrementato del 50%.
In altri termini, per i primi cinque anni continua ad applicarsi il valore ordinariamente calcolato sulla base dell’alimentazione del veicolo; dal sesto anno tale valore viene aumentato della metà. La maggiorazione interessa tutte le tipologie di veicolo, comprese le auto elettriche e ibride plug-in.
Ad esempio, un fringe benefit annuo determinato in 2.500 euro passa, dal sesto anno, a 3.750 euro.
Optional e allestimenti: maggiorazione del 5%
Il decreto interviene anche sul trattamento degli accessori e degli allestimenti.
Quando il veicolo presenta optional non valorizzati nelle Tabelle ACI e il relativo costo non è stato sostenuto direttamente dal lavoratore, il valore del fringe benefit deve essere incrementato del 5%.
La maggiorazione è forfetaria e può scattare anche in presenza di un solo optional avente tali caratteristiche. Le somme eventualmente trattenute al dipendente per accessori e allestimenti vengono, invece, portate in diminuzione del valore convenzionale.
La disciplina relativa agli optional trova applicazione dal 1° gennaio 2026, anche per i veicoli rientranti nel regime transitorio.
Non è più richiesta la “nuova immatricolazione”
Un’ulteriore modifica riguarda l’ambito di applicazione della disciplina.
La nuova formulazione dell’art. 51 del TUIR non richiede più che il veicolo sia di nuova immatricolazione al momento dell’assegnazione. Le regole possono pertanto trovare applicazione anche nel caso di un veicolo già utilizzato e successivamente riassegnato a un altro dipendente.
Modificata anche la disciplina transitoria
Il D.Lgs. 148/2026 interviene, infine, sul regime transitorio previsto dalla Legge di bilancio 2025.
Per i veicoli ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024, viene esteso il periodo entro il quale può avvenire la concessione al dipendente mantenendo l’applicazione della precedente disciplina: il termine viene portato al 31 dicembre 2025.
Gli effetti per le imprese
Le modifiche rendono necessaria una verifica dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo, con particolare attenzione:
· alla data di prima immatricolazione;
· alla tipologia di alimentazione;
· alla presenza di optional o allestimenti non ricompresi nelle Tabelle ACI;
· all’eventuale applicazione del regime transitorio.
Poiché le nuove disposizioni producono effetti dal periodo d’imposta 2026, i datori di lavoro dovranno inoltre verificare il corretto trattamento dei fringe benefit già assoggettati a ritenuta nel corso dell’anno e procedere, ove necessario, ai relativi conguagli.


