Prestazioni di accompagnamento alla pensione: dall’INPS nuovi benefici fiscali da ottobre 2026

L’INPS, con messaggio, ha fornito importanti chiarimenti sull’applicazione della “somma non imponibile” e dell'”ulteriore detrazione” previste dalla legge di Bilancio 2025 per i titolari di prestazioni sostitutive del reddito di lavoro dipendente, tra cui alcune misure di accompagnamento alla pensione.

Chi può beneficiare delle agevolazioni

Le nuove misure fiscali non si applicano ai redditi da pensione, ma possono essere riconosciute ai percettori di prestazioni sostitutive del reddito di lavoro dipendente soggette a tassazione ordinaria. Tra queste rientrano, ad esempio:
  • APE Sociale;
  • Isopensione;
  • Assegni straordinari dei Fondi di solidarietà dei settori bancario e assicurativo;
  • Indennità derivanti dai contratti di espansione;
  • Altre prestazioni di accompagnamento alla pensione aventi natura non pensionistica.

La “somma non imponibile” per redditi fino a 20.000 euro

Per i soggetti con reddito complessivo annuo non superiore a 20.000 euro è previsto il riconoscimento di una somma aggiuntiva che non concorre alla formazione del reddito imponibile.
L’importo varia in base al reddito di lavoro dipendente:
  • 7,1% per redditi fino a 8.500 euro;
  • 5,3% per redditi superiori a 8.500 euro e fino a 15.000 euro;
  • 4,8% per redditi superiori a 15.000 euro.

L’ulteriore detrazione per redditi tra 20.000 e 40.000 euro

Per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 20.000 euro e inferiore a 40.000 euro è invece prevista una detrazione aggiuntiva dall’imposta lorda.
In particolare:
  • 1.000 euro annui per redditi compresi tra 20.000 e 32.000 euro;
  • importo progressivamente ridotto per redditi superiori a 32.000 euro, fino ad azzerarsi al raggiungimento di 40.000 euro.

Erogazione automatica e conguagli

L’Istituto riconoscerà i benefici in via automatica, senza che il cittadino debba presentare alcuna domanda. In qualità di sostituto d’imposta, l’INPS effettuerà successivamente le verifiche in sede di conguaglio fiscale di fine anno per accertare la corretta spettanza delle agevolazioni.
Qualora emerga che il beneficio non era dovuto, gli importi saranno recuperati. Se la somma da restituire supera i 60 euro, il recupero avverrà in dieci rate di pari importo.

Decorrenza dei pagamenti

I benefici fiscali saranno riconosciuti a partire dalla mensilità di ottobre 2026.
Per la “somma non imponibile” verranno corrisposti anche gli arretrati maturati dal 1° gennaio 2026. L'”ulteriore detrazione”, invece, sarà definita nell’ambito delle operazioni di conguaglio fiscale di fine anno.

Possibilità di rinuncia

L’INPS ha inoltre annunciato l’attivazione di una specifica funzionalità all’interno della “Piattaforma Fiscale” che consentirà ai cittadini di rinunciare ai benefici qualora lo ritengano opportuno.
Le istruzioni operative saranno fornite con un successivo messaggio dell’Istituto.

 

Per approfondimenti e/o chiarimenti contattare funzionari di riferimento:

Per Firenze: v.rovai@confindustriatoscanacentroecosta.it

Per Livorno: e.bartolo@confindustriatoscanacentroecosta.it

Per Massa Carrara: a.biso@confindustriatoscanacentroecosta.it