E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 2026 ed entrato in vigore nella stessa data, il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, che rende operativo il credito d’imposta destinato alle imprese di autotrasporto merci colpite dall’aumento del costo del gasolio conseguente alla crisi nel Golfo Persico.
La misura, prevista dall’articolo 3 del Decreto Legge 33/2026 (c.d. Decreto Carburanti) e successivamente disciplinata dalla Legge 79/2026 di conversione, riconosce un’agevolazione fino al 70% della maggiore spesa sostenuta per l’acquisto di carburante, concesso nei limiti dello stanziamento di 300 milioni previsto nell’anno 2026.
Le domande dovranno essere presentate attraverso una piattaforma dedicata gestita dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il credito potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24 entro il 31 dicembre 2026.
Beneficiari
L’agevolazione è rivolta alle imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia che esercitano attività di trasporto merci con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, ai sensi dell’articolo 24-ter del Testo Unico delle Accise.
Possono accedere al beneficio:
- imprese iscritte all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto terzi;
- imprese titolari di licenza per l’autotrasporto di merci in conto proprio e iscritte negli elenchi previsti dalla normativa;
- imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione Europea in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa europea per l’esercizio della professione di trasportatore su strada.
Sono escluse le imprese considerate “in difficoltà” ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014, fatta salva l’applicazione delle deroghe previste dalla Commissione europea per micro e piccole imprese.
Calcolo del credito d’imposta
Il credito d’imposta è riconosciuto esclusivamente sulla maggiore spesa sostenuta per il gasolio nei mesi da marzo a giugno 2026.
Il calcolo viene effettuato confrontando il costo del carburante sostenuto nel periodo agevolato con il prezzo di riferimento rilevato nel mese di febbraio 2026, considerato il valore pre-crisi.
L’importo spettante viene determinato sulla base:
- dei litri di gasolio effettivamente acquistati;
- dei maggiori costi sostenuti rispetto al periodo di riferimento;
- della documentazione fiscale comprovante gli acquisti.
Il credito d’imposta non può superare il 70% della maggiore spesa sostenuta per l’acquisto di gasolio, purché debitamente documentata tramite le relative fatture, in relazione ai consumi maturati nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 dicembre 2026.
Presentazione delle richieste
Le richieste dovranno essere trasmesse attraverso la piattaforma informatica che sarà messa a disposizione dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Un successivo Decreto Direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti definirà termini, modalità operative e procedure di controllo.
Nell’istanza di richiesta le imprese dovranno indicare:
- dati identificativi dell’azienda;
- fatture di acquisto del carburante;
- quantitativi di gasolio acquistati nei periodi agevolabili;
- veicoli sui quali il carburante è stato utilizzato.
L’ammontare del contributo riconosciuto sarà approvato tramite uno o più Decreti Direttoriali e successivamente comunicato all’Agenzia delle Entrate.
Qualora le risorse disponibili non fossero sufficienti a coprire tutte le domande ammissibili, gli importi saranno ridotti proporzionalmente tra i beneficiari, nel rispetto del limite di spesa complessivo previsto dall’art. 3 comma 1 del DL Carburanti e stabilito in 300 milioni per l’anno 2026.
Una volta autorizzato, il credito d’imposta potrà essere utilizzato esclusivamente tramite compensazione nel modello F24, da trasmettere attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
La compensazione sarà possibile a partire dal decimo giorno successivo alla trasmissione dei dati da parte dell’amministrazione competente e dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2026.
Vantaggi fiscali e cumulabilità
La misura presenta alcune condizioni particolarmente favorevoli per le imprese beneficiarie:
- non si applicano i limiti ordinari annuali previsti per le compensazioni fiscali;
- il credito non concorre alla formazione del reddito d’impresa;
- il beneficio non rileva ai fini IRAP;
- non incide sul calcolo degli interessi passivi deducibili ai sensi del TUIR.
Il credito d’imposta è inoltre cumulabile con altre agevolazioni riferite agli stessi costi, purché il cumulo non superi l’importo effettivamente sostenuto dall’impresa e siano rispettati i limiti previsti dalla normativa europea in materia di accise.
Restiamo in attesa del successivo decreto direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che determinerà I termini e le modalità di invio delle istanze.
Per informazioni:
Firenze: Area Fisco – fisco@confindustriatoscanacentroecosta.it
Livorno e Massa Carrara: Silvia Civalleri – s.civalleri@confindustriatoscanacentroecosta.it
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