Le disposizioni introdotte dal Regolamento UE 2025/40 sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio si applicheranno a partire dal 12 agosto 2026. A partire da tale data, tutti gli imballaggi dovranno essere conformi ai requisiti previsti dal Regolamento europeo.
Introduzione
Il Regolamento UE 2025/40 è stato oggetto di nostre precedenti comunicazioni:
Con l’approssimarsi dei nuovi obblighi derivanti dal Regolamento UE 2025/40, forniamo anche le indicazioni pubblicate sul sito internet del Consorzio Nazionale degli Imballaggi (CONAI), che mette a disposizione anche le FAQ: https://www.conai.org/imprese/servizi-e-strumenti-per-la-progettazione-degli-imballaggi/regolamento-imballaggi-ppwr/
Cos’è il nuovo Regolamento imballaggi 2025/40
Il Regolamento sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio 2025/40 (noto anche come PPWR – “Packaging and Packaging Waste Regulation”) è una normativa europea che si inserisce nel più ampio quadro delle politiche di economia circolare dell’Unione Europea.
L’obiettivo principale è ridurre al minimo la quantità di imballaggi e rifiuti prodotti, contenere l’uso di materie prime vergini e favorire una transizione verso un’economia sostenibile, circolare e competitiva.
Il PPWR introduce una nuova serie di obblighi che coprono l’intero ciclo di vita degli imballaggi, dalla progettazione alla gestione dei rifiuti. Le misure previste puntano a ridurre significativamente, entro il 2030, le emissioni di gas serra e il consumo idrico, limitando al contempo gli impatti negativi degli imballaggi sull’ambiente e sulla salute umana.
Entrata in vigore e obiettivi
Il 22 gennaio 2025 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il nuovo Regolamento (UE) n. 40/2025 sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (Packaging and Packaging Waste Regulation – PPWR). Il Regolamento sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio è entrato in vigore l’11 febbraio 2025 ma le sue disposizioni si applicheranno a partire dal 12 agosto 2026.
Qual è lo scopo del Regolamento:
Frutto di un articolato iter legislativo a livello europeo, il Regolamento introduce un quadro normativo profondamente rinnovato, volto a rafforzare la sostenibilità, l’efficienza e la gestione del settore degli imballaggi e dei relativi rifiuti in tutti gli ambiti di utilizzo.
Tra i macro-obiettivi del Regolamento si evidenziano:
- Prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e ridurne la quantità
- Evitare e limitare lo spreco di imballaggi, anche incentivando sistemi di riutilizzo e ricarica
- Garantire che, entro il 2030, tutti gli imballaggi all’interno del mercato dell’UE possano essere riciclati in modo economicamente sostenibile
- Incrementare l’impiego di plastica riciclata all’interno degli imballaggi in modo sicuro promuovendo così il mercato delle materie prime seconde.
Le nuove regole previste includono tra l’altro:
- Restrizioni su determinati imballaggi in plastica monouso, come quelli per frutta e verdura di peso inferiore a 1,5 kg o per porzioni individuali di condimenti nei servizi di ristorazione
- Obbligo di minimizzare peso e volume degli imballaggi, limitando il più possibile gli spazi vuoti
- Introduzione di obiettivi vincolanti per il 2030 e il 2040 relativi al contenuto minimo di materiale riciclato negli imballaggi in plastica
- Possibilità per i clienti di utilizzare contenitori propri nelle attività di asporto, senza costi aggiuntivi
- Limitazioni alle sostanze considerate preoccupanti, come i PFAS, con soglie precise per la loro presenza negli imballaggi
Cosa cambia per la progettazione degli imballaggi con il Regolamento UE 2025/40?
Ecco le principali novità per la progettazione degli imballaggi introdotte dal Regolamento 2025/40 che fanno riferimento alle nuove prescrizioni di sostenibilità e di etichettatura:
- Prescrizioni per le sostanze contenute negli imballaggi (art.5)
- Imballaggi riciclabili (art.6)
- Contenuto minimo di materiale riciclato negli imballaggi di plastica (art. 7)
- Materie prime a base biologica negli imballaggi in plastica (art.8)
- Imballaggi compostabili (art. 9)
- Riduzione al minimo degli imballaggi (art. 10)
- Imballaggi riutilizzabili (art. 11)
- Etichettatura dell’imballaggio (art. 12)
Contatti
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