AUTOTRASPORTO: semplificazioni per accesso alla professione e targhe prova

Sono divenute definitive le disposizioni contenute nel sesto decreto di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), di cui al decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 2026.

Le misure di interesse per il settore dell’autotrasporto, già introdotte dal provvedimento originario e commentate con la Notizia pubblicata il 23 fabbraio u.s. (https://confindustriatoscanacentroecosta.it/autotrasporto-dl-19-26-accesso-alla-professione-targhe-prova-e-documento-strategico-pluriennale-della-mobilita/), sono state confermate e, in alcuni casi, modificate in sede di conversione, con l’obiettivo di semplificare l’accesso alla professione e rendere più flessibile la disciplina operativa delle imprese, in coerenza con le finalità di modernizzazione e competitività del sistema logistico nazionale previste dal PNRR.

Tra le novità e le conferme di interesse del settore, segnaliamo:

Esami di idoneità professionale: ampliamento della competenza territoriale

In materia di accesso alla professione di autotrasportatore, è stata confermata la modifica dell’articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 395/2000. La nuova disciplina consente di sostenere gli esami di idoneità per l’esercizio della professione di trasportatore su strada di merci per conto terzi, oltre che di persone, in qualsiasi provincia della regione di appartenenza.

Viene così superato il precedente vincolo che limitava lo svolgimento delle prove esclusivamente alla provincia di residenza anagrafica del candidato, introducendo una semplificazione procedurale che agevola l’accesso alla professione e riduce i costi organizzativi per gli operatori.

Targhe prova: nuove regole per il rilascio delle autorizzazioni

Il provvedimento interviene inoltre sulla disciplina delle targhe prova e delle autorizzazioni alla circolazione dei veicoli non immatricolati. Con un emendamento approvato in sede di conversione parlamentare, è stato modificato l’articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 73/2025, convertito dalla legge n. 105/2025 (DL Infrastrutture).

Le nuove disposizioni ridefiniscono i criteri per la determinazione del numero massimo di autorizzazioni rilasciabili, rendendoli più aderenti alle effettive esigenze operative delle imprese.

Numero massimo di autorizzazioni rilasciabili

Resta ferma la non applicabilità di limiti quantitativi per le imprese che svolgono attività di ricerca, sviluppo, produzione o collaudo di veicoli o dei relativi componenti.

Per le altre imprese, le autorizzazioni alla circolazione di prova possono essere rilasciate per veicoli impiegati in:

  • prove tecniche, sperimentali o costruttive
  • attività dimostrative
  • operazioni di navettamento, movimentazione e trasferimento
  • finalità commerciali o realizzazione di allestimenti tecnici

In tali casi, il numero massimo di autorizzazioni non può superare il numero dei dipendenti e degli addetti che partecipano stabilmente all’attività di impresa.

Disciplina specifica per le imprese operanti in ambito portuale

Una disciplina dedicata è prevista per le imprese autorizzate alle attività di imbarco e sbarco da e su nave e per quelle che movimentano veicoli non ancora immatricolati nei porti e tra le aree portuali e le zone retroportuali esterne alle aree operative.

A tali soggetti può essere rilasciato un numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova pari:

  • al numero dei dipendenti addetti alle attività operative
  • al numero dei dipendenti e dei soci del soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro portuale temporaneo ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 84/1994, di cui l’impresa si avvale ordinariamente

Il numero delle autorizzazioni deve essere attestato dalla competente Autorità di sistema portuale.

Limiti al trasporto di persone con veicoli in prova

Con le autorizzazioni alla circolazione di prova è consentito il trasporto, oltre al conducente, di un solo passeggero. Il passeggero può essere individuato:

  • nel titolare dell’autorizzazione
  • in un dipendente del titolare
  • in un addetto titolare di un rapporto di collaborazione funzionale con il medesimo

Il provvedimento è reperibile al seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-04-20&atto.codiceRedazionale=26G00067&elenco30giorni=false