La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto l’obbligo di applicare la ritenuta d’acconto del 23% sulle provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e turismo e dagli intermediari marittimi e aerei, eliminando la precedente esenzione prevista nell’art. 25bis c. 5 del DPR 600/73. Sebbene la decorrenza fosse inizialmente fissata al 1° marzo 2026, il decreto fiscale 3/2026 ha posticipato l’entrata in vigore dell’obbligo al 1° maggio 2026.
Per effetto delle modifiche apportate all’art. 25-bis c. 5 del DPR 600/73 dall’art. 1 commi da 140 – 142 della Legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), la ritenuta d’acconto prevista dallo stesso art. 25-bis del medesimo DPR andrà effettuata anche sulle provvigioni percepite:
– dalle agenzie di viaggio e turismo;
– dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;
– dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente.
La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) aveva previsto che l’eliminazione dell’esenzione dall’applicazione della ritenuta per i suddetti soggetti dovesse decorrere dal 1° marzo 2026. Il successivo decreto fiscale 3/2026 all’art. 6 ha però confermato il differimento del termine dell’entrata in vigore dell’obbligo al 1° maggio.
Le agenzie di viaggio, gli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi ed aerei, nonché gli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente, a decorrere dal 1° maggio 2026 dovranno esporre in fattura l’applicazione della ritenuta di acconto nella misura del 23% (primo scaglione di reddito ai fini IRPEF) sulla base imponibile di calcolo.
Poiché la ritenuta dovrà essere operata all’atto del pagamento della provvigione, saranno soggetti alla medesima ritenuta anche quei pagamenti delle provvigioni ai citati soggetti effettuati a decorrere dal 1° maggio 2026, anche se le provvigioni sono maturate anteriormente. Tutto ciò da quanto si evince dalla circolare 7 del 2024 (in allegato) con riferimento all’analoga modifica prevista dall’art. 1 comma 89 della L. 213/2023 che aveva abrogato l’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto alle provvigioni corrisposte agli agenti e ai mediatori di assicurazione.
La base imponibile della ritenuta
La base imponibile, per l’applicazione della ritenuta di acconto nella misura del 23%, è diversa a seconda che, nell’esercizio dell’attività:
- in presenza di dipendenti o di terzi utilizzati in via continuativa, la ritenuta del 23% è applicata su una base imponibile pari al 20% delle provvigioni corrisposte;
- in assenza di dipendenti o di terzi utilizzati in via continuativa, la ritenuta del 23% è applicata su una base imponibile pari al 50% delle provvigioni corrisposte.
Come chiarito dell’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 31/2014 al § 18 (allegato 2), l’applicazione della ritenuta d’acconto sulla base imponibile ridotta al 20% delle intere provvigioni è subordinata alla presentazione di una specifica dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti (utilizzo continuativo di dipendenti o di soggetti terzi).
Tale dichiarazione deve essere trasmessa al committente mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC:
- entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello per il quale si intende beneficiare della base imponibile ridotta;
- oppure, se le condizioni per l’applicazione della misura ridotta si verificano in corso d’anno, entro 15 giorni dalla data di maturazione delle stesse.


