La legge 22 maggio 2026, n. 88, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 22 maggio, ha convertito il DL n. 38 del 27 marzo 2026 introducendo misure urgenti in ambito fiscale ed economico. Il provvedimento ha inoltre assorbito le disposizioni del DL n. 42 del 3 aprile 2026, in riferimento agli interventi del Piano Transizione 5.0.
Credito d’imposta beni strumentali 2026
L’articolo 8 della legge di conversione conferma i principali elementi del credito d’imposta per il 2026:
- aliquota fissata all’89,77%;
- applicazione agli investimenti in beni strumentali nuovi inclusi negli allegati A e B della legge n. 232/2016;
- estensione alle spese di formazione del personale connesse agli investimenti;
- modalità di fruizione del credito
- fruizione esclusivamente in compensazione tramite modello F24 (codice tributo 7079);
- utilizzo possibile a partire da 5 giorni dall’autorizzazione del GSE;
- termine ultimo per la compensazione fissato al 31 dicembre 2026.
Peraltro si ricorda che con la risoluzione n. 14/E del 16 aprile 2026 l’Agenzia delle Entrate aveva comunicato che il credito di imposta sarà utilizzabile in compensazione solo dopo che sarà visibile sul cassetto fiscale.
Contributi per fotovoltaico e autoproduzione
La legge di conversione conferma anche il contributo monetario destinato agli investimenti in:
- impianti per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili;
- sistemi di accumulo;
per interventi finalizzati all’autoconsumo energetico.
Rientrano tra le spese ammissibili:
- costi per certificazioni della documentazione contabile legata agli investimenti “Transizione 5.0”;
- certificazioni per la riduzione dei consumi energetici;
- attestazioni di conformità al principio DNSH.
Gli investimenti devono essere effettuati entro il 31 dicembre 2025 e risultare dalle comunicazioni trasmesse entro il 27 novembre 2025.
Viene precisato che il contributo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, TUIR. Ciò garantirà che tale contributo monetario, sostitutivo del credito di imposta, possa essere percepito dalle imprese senza essere decurtato da prelievi fiscali.
Per quanto riguarda le modalità di erogazione del contributo monetario, la legge rinvia a un prossimo decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT). Il provvedimento definirà i criteri operativi sulla base dei dati trasmessi dal GSE relativi alle spese sostenute dalle imprese.
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8 aprile 2026
Il decreto legge n. 42/2026 interviene in funzione correttiva sul precedente Dl n. 38/2026 tuttora in corso di conversione, rimodulando i crediti d’imposta previsti dal piano Transizione 5.0 per gli investimenti delle imprese c.d. “esodate”. Il nuovo decreto recepisce sostanzialmente gli accordi raggiunti il 1° aprile 2026 al tavolo di confronto tra Confindustria, le altre principali associazioni imprenditoriali nazionali e i vertici di MIMIT, MEF e Ministero per gli Affari Europei (per i dettagli si veda la nostra news del 2 aprile 2026 “Transizione 5.0: ripristino risorse per le domande 2025”).
Soggetti interessati
Imprese che:
- hanno prenotato l’agevolazione al GSE tra il 7 e il 27 novembre 2025, successivamente all’annuncio dell’esaurimento delle risorse del pianto Transizione 5.0;
- hanno ricevuto la comunicazione di ammissibilità tecnica dal GSE.
Investimenti in beni materiali e immateriali di cui agli Allegati A e B e spese di formazione
L’articolo 1, comma 1, lettera a) del DL 42/2006 modifica l’articolo 8 del DL n. 38/2026.
Con riferimento agli investimenti aventi a oggetto:
- beni materiali e immateriali di cui agli Allegati Ae B alla legge n. 232/2016,
- la formazione del personale connessa agli investimenti,
viene aumentato il plafond complessivo, che passa da 537 milioni a 1.302,3 milioni di euro per il 2026 ed eleva l’intensità del contributo dal 35 per cento all’89,77 per cento del credito richiesto.
Fruizione del credito d’imposta
Come previsto dai commi 2 e 3 dell’art. 8 del DL n. 38/2026, entro il 30 aprile 2026, il GSE comunica ai soggetti interessati il credito d’imposta utilizzabile dandone preventiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 entro il 31 dicembre 2026, decorsi cinque giorni dalla comunicazione del credito utilizzabile.
Ci riserviamo tuttavia di tornare sul punto, in quanto in sede di conversione del DL 38/2026 il legislatore potrebbe modificare le modalità di fruizione del credito spettante.
Investimenti in FER
Il DL 42/2026 introduce il nuovo comma 3-bis dell’articolo 8 del DL 38/2026, relativo al contributo per investimenti in autoproduzione da fonti rinnovabili.
Viene riconosciuto un ulteriore contributo nel rispetto del principio DNSH, con plafond pluriennale, entro limiti di spesa massimi di 57,7 milioni di euro per il 2026, 80 milioni per il 2027 e 60 milioni per il 2028, per:
- investimenti in impianti finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo;
- sistemi di accumulo dell’energia prodotta;
- certificazioni relative alla documentazione contabile;
- certificazioni necessarie alla dimostrazione della riduzione dei consumi energetici e della conformità al principio DNSH.
Fruizione del contributo
Il nuovo comma 3 bis precisa che il contributo è erogato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sulla base delle informazioni trasmesse dal GSE, secondo le modalità individuate con proprio decreto.
Il contributo non potrà eccedere l’importo del credito d’imposta richiesto per le stesse spese.
L’intervento si inserisce nel quadro della normativa europea sugli Aiuti di Stato, alla quale resta espressamente subordinato.
Per informazioni
Firenze: Irene Rosadini mail i.rosadini@confindustriatoscanacentroecosta.it
Livorno e Massa Carrara: Silvia Civalleri mail s.civalleri@confindustriatoscanacentroecosta.it
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