Prodotti petroliferi: disposizioni urgenti di contrasto all’aumento del costo connesso alla crisi internazionale – Decreto legge 18 marzo 2026 n.33

Mar 19, 2026

Informiamo le aziende associate che – sulla GUI n.64 del 18 marzo 2026 – è stato pubblicato il Decreto Legge 18/03/2026 (entrato in vigore oggi 19 marzo) che introduce alcune misure urgenti pensate per contrastare gli effetti dell’aumento del costo dei carburanti derivati dalle vicende belliche mediorientali sulla filiera produttiva e sulle famiglie.

  • L’articolo 1 (Prevenzione e contrasto alle manovre speculative sui carburanti) introduce un sistema di sorveglianza rafforzata sui prezzi dei carburanti  con l’intento di prevenire eventuali comportamenti speculativi nella filiera di approvvigionamento / distribuzione dei prodotti petroliferi.
    Secondo quanto disposto, le società petrolifere ed – a caduta – tutti gli altri soggetti che alimentano le reti di distribuzione, devono comunicare giornalmente i prezzi consigliati agli esercenti, pubblicarli sui propri siti internet ed inviarli sia al Garante per la sorveglianza dei prezzi sia all’AGCM.

I prezzi comunicati, non potranno essere variati in aumento durante la giornata. La misura è pensata con una durata pari a tre mesi (sino al 18 Giugno 2026).

  • L’articolo 2 (Misure in materia di accise) dispone la riduzione temporanea delle aliquote di accisa su benzina, gasolio e GPL con efficacia dal 19 marzo 2026 e fino al 7 aprile 2026 (ovvero venti giorni successivi alla pubblicazione in GUI).

Le nuove aliquote – pertanto – sono così determinate:

    • Benzina: 472,90 euro per 1.000 litri.
    • Oli da Gas o Gasolio usato come carburante (*) : 472,90 euro per 1.000 litri.
    • GPL usato come carburante: 167,77 euro per 1.000 chilogrammi.

(*) la medesima aliquota dovrebbe essere applicata anche all’HVO usato come carburante

Rimangono immutate le riduzioni previste per alcune tipologie di gasolio (es. per forza motrice).

Ai fini della riduzione accise sul gasolio per autotrazione, il beneficio – ricalcolato sul nuovo livello di accisa – porterà ad un beneficio inferiore pari a 69,68 euro per mille litri (in considerazione della differenza tra la nuova aliquota e l’aliquota prevista per l’autotrasporto fissata a 403,22 per mille litri)

L’articolo 3 (Misure in favore dell’autotrasporto) prevede un “contributo straordinario” – sotto forma di credito d’imposta – alle imprese di autotrasporto con sede legale o stabile organizzazione in Italia. Tale contributo è determinato sulla base del maggior costo per gasolio effettivamente sostenuto tra marzo, aprile e maggio 2026 rispetto al prezzo rilevato nel mese di febbraio 2026 dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Il beneficio prevede:

  1. un limite massimo di spesa fissato a 100 milioni di euro per l’anno 2026;
  2. che il credito sia utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24 entro il 31 dicembre 2026.
  3. che il credito non concorra alla formazione del reddito d’impresa né alla base imponibile IRAP;
  4. che il credito sia cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi, a patto che il cumulo non determini il superamento del costo effettivamente sostenuto.
  5. che il contributo rientri nel tetto massimo previsto dal “de minimis” in tema di aiuti di stato.

Le modalità operative per l’accesso a questo credito di imposta saranno successivamente definiti tramite decreto interministeriale da adottarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento.

Dovranno pertanto essere definiti sia i criteri di verifica per l’accesso alla misura, sia le modalità di concessione, quelle di controllo dei limiti di spesa oltre che la documentazione a supporto e le modalità di verifica/revoca a seguito di controllo.

Fino al 30 giugno 2026, inoltre, l’aggiornamento delle tabelle nazionali dei costi di riferimento per il trasporto di cose in conto terzi (pubblicate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) sarà effettuato mensilmente.

L’art. 4 (Credito d’imposta per l’acquisto di gasolio a favore delle imprese ittiche) dispone – con filosofia e modalità simili a quelle dell’autotrasporto, un credito d’imposta sulla spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio dell’anno 2026, nella misura fino al 20 per cento e nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro per l’anno 2026.

Anche in questo caso, le modalità operative per l’accesso al credito saranno successivamente definiti tramite decreto interministeriale da adottarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento.