Il GSE ha pubblicato sul proprio portale una news che precisa l’iter procedurale per le domande di accesso al credito d’imposta 5.0 presentate dalle imprese in data successiva al 6 novembre 2025. Si sblocca così la procedura, in seguito alla fase di chiusura del piano Transizione 5.0, dettagliata nelle nostre news Piano Transizione 5.0: esaurimento delle risorse disponibili.
Soggetti interessati
Imprese che in data successiva al 6 novembre 2025 hanno presentato istanze di accesso al credito d’imposta 5.0, risultate rispondenti tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto “Transizione 5.0″
Ricordiamo infatti che con il decreto 6 novembre 2025 era stato comunicato l’esaurimento delle risorse disponibili sul Piano 5.0 ma che nuove prenotazioni erano ancora possibili fino al 31 dicembre 2025. Quindi le comunicazioni di prenotazione trasmesse dalle imprese a partire dal 7 novembre 2025 erano considerate valide e – previa verifica della correttezza dei dati e della completezza della documentazione da parte del GSE – in caso di nuova disponibilità di risorse sarebbero state gestite in ordine cronologico di presentazione.
Successivamente, il Decreto Legge 21 novembre 2025 n. 175 aveva confermato:
- il termine del 27 novembre 2025 per la presentazione al GSE delle comunicazioni di prenotazione per l’accesso al credito d’imposta;
- il termine perentorio del 6 dicembre 2025 (o altra data anteriore indicata dal GSE) per l’integrazione – su richiesta del GSE – delle comunicazioni presentate nel periodo compreso tra il 7 e il 27 novembre 2025;
- la norma di interpretazione autentica sul divieto di cumulo tra credito d’imposta Transizione 5.0 e credito d’imposta investimenti in beni nuovi strumentali, c.d. credito di imposta 4.0, precisando che: 1) le domande presentate successivamente al 22 novembre 2025, relative ai medesimi beni agevolabili, non possono riguardare contestualmente l’accesso al credito d’imposta 4.0 e l’accesso al credito d’imposta Transazione 5.0; 2) in caso di domande presentate anteriormente al 22 novembre 2025 e aventi ad oggetto l’accesso a entrambi i crediti, le imprese sono state tenute a optare per uno solo dei due benefici. Qualora l’impresa avesse già inviato la comunicazione di completamento dell’investimento, era tenuta a comunicare la rinuncia alle risorse prenotate sul credito d’imposta non fruito.
Adempimenti da effettuare
A partire dalle ore 12 del 30 gennaio 2026, le imprese come sopra individuate potranno inviare le successive comunicazioni di conferma e completamento dell’investimento sulla Piattaforma informatica del GSE.
Il GSE tuttavia precisa che l’eventuale avanzamento di tali istanze non implica, a oggi, il conseguente riconoscimento del credito di imposta utilizzabile in compensazione.
Termine perentorio per la comunicazione di completamento
Resta confermato il termine perentorio per la comunicazione di completamento fissato al 28 febbraio 2026. Entro tale data l’impresa deve inviare la comunicazione contenente gli elementi identificativi del progetto di innovazione realizzato, come previsto dall’art.12 comma 6 del decreto interministeriale 24 luglio 2024.
Aggiornamenti dell’Agenzia delle entrate per le imprese con credito 5.0 residuo alla data del 31 dicembre 2025.
Segnaliamo inoltre che l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n.1/E del 12 gennaio 2026, ha dettagliato le modalità di fruizione in compensazione del credito d’imposta Transizione 5.0 non utilizzato alla data del 31 dicembre 2025.
In particolare il credito d’imposta restante deve essere suddiviso in cinque quote annuali di pari importo, riferite agli anni che vanno dal 2026 al 2030, visibili nel cassetto fiscale accessibile dall’area personale del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Sul piano operativo l’Agenzia chiarisce che l’importo annuo del credito è utilizzabile dall’impresa in compensazione mediante il modello F24, indicando il codice tributo “7072”, istituito con la risoluzione n. 63/E del 18 dicembre 2024, e l’anno di riferimento della quota utilizzabile, così come indicato nel cassetto fiscale. Pertanto, l’“anno di riferimento” non è una scelta discrezionale, ma va allineato a quanto l’Agenzia espone nel cassetto fiscale per ciascuna annualità.
In sede di elaborazione dei modelli F24, l’Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati per verificare che l’importo dei crediti utilizzati da ciascuna impresa non superi la quota annuale disponibile. In caso di utilizzo eccedente, il modello F24 viene scartato.
Per informazioni:
Firenze: Irene Rosadini, e-mail i.rosadini@confindustriatoscanacentroecosta.it
Livorno e Massa Carrara: Silvia Civalleri, e-mail s.civalleri@confindustriatoscanacentroecosta.it


