Il DL 84/2025 ha introdotto nuove regole sulla deducibilità delle spese di trasferta, e dei relativi rimborsi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa, modificando l’art. 109 del TUIR, circoscrivendo l’ambito territoriale di applicazione della norma al territorio nazionale e richiedendo la tracciabilità delle spese sostenute dal professionista, rimborsate analiticamente dall’impresa committente.
Ai sensi di quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2025, all’articolo 1, commi 81-83, è stato previsto che per le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi non di linea (taxi e NCC), nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, devono essere pagate con metodi tracciabili per poter essere deducibili ai fini IRES/IRPEF e IRAP e per evitare l’imponibilità ai fini dei redditi di lavoro per i dipendenti.
La prima novità da segnalare introdotta dal DL 84/2025 riguarda l’ambito territoriale di applicazione del suddetto criterio di tracciabilità finanziaria. È stato, infatti, chiarito che lo stesso si applica esclusivamente alle spese sostenute sul territorio nazionale.
Ulteriori novità prevedono che detta norma si applica alle spese di cui sopra sostenute dall’imprenditore e dai dipendenti in trasferta, e anche dai lavoratori autonomi e rimborsate analiticamente dal committente imprenditore. Ciò implica, in riferimento a tale ultima ipotesi, che l’impresa sarà tenuta a verificare o farsi dichiarare dal professionista incaricato che le spese di trasferta sono state pagate con metodi tracciabili.


