Per fruire dell’incentivo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti effettuati nella Zona Logistica Semplificata, le imprese che hanno presentato all’Agenzia delle Entrate la prima comunicazione degli investimenti realizzati o da realizzare, a pena di decadenza dall’agevolazione, devono inviare all’Agenzia delle Entrate una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione dei programmi indicati nella prima comunicazione. Tale comunicazione, secondo step per l’accesso al credito d’imposta, deve essere inviata entro il 2 dicembre 2025.
Per effettuare la comunicazione, le imprese dovranno usare il modello aggiornato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 19 novembre 2025 e il relativo software di compilazione.
Chi deve presentare la comunicazione integrativa
Le imprese già operative o che si insediano nelle Zone Logistiche Semplificate, in relazione agli investimenti in beni strumentali indicati all’art. 3 del Decreto 30 agosto 2024, che hanno già inviato all’Agenzia delle Entrate la comunicazione per accedere all’incentivo sotto forma di credito d’imposta nella finestra temporale dal 22 maggio 2025 al 23 giugno 2025.
In tale prima comunicazione dovevano essere indicati l’ammontare delle spese sostenute per gli investimenti realizzati dal 1°gennaio 2025 e l’ammontare delle spese che le imprese prevedevano di sostenere per gli investimenti realizzati fino al 15 novembre 2025, come dettagliato nella nostra news Zona Logistica Semplificata Toscana: richiesta degli incentivi dal 22 maggio al 23 giugno 2025.
Contenuti della comunicazione integrativa
A pena di decadenza dall’agevolazione, le imprese che hanno presentato la prima comunicazione, devono inviare all’Agenzia delle entrate dal entro il 2 dicembre 2025, una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il 15 novembre 2025, degli investimenti indicati nella prima comunicazione.
Viene considerata tempestiva anche la comunicazione integrativa trasmessa dal 28 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro il 7 dicembre 2025.
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto iscritto nella sezione A del registro dei revisori dei conti, anche per le imprese non obbligate alla revisione. Nella comunicazione integrativa devono essere indicati gli estremi della certificazione.
Modalità di invio della comunicazione integrativa
Per l’invio della comunicazione integrativa deve essere utilizzato il modello aggiornato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 19 novembre 2025, disponibile con le relative istruzioni al seguente LINK.
Le comunicazioni devono essere inviate esclusivamente mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione della dichiarazione
La trasmissione telematica deve essere effettuata utilizzando il software denominato “ZLSINTEGRATIVA2025”, QUI scaricabile.
Fruizione del credito d’imposta ZLS
Il credito d’imposta risultante dalla comunicazione integrativa è utilizzabile in compensazione tramite modello F24, da presentare attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
Può essere utilizzato a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle entrate di riparto e dopo la data di realizzazione degli investimenti, ferme restando le richieste presenti nel Modello di Comunicazione.
Il credito d’imposta è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione (c.d. “Regolamento GBER”) in tema di aiuti di stato, ed è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità di aiuto più elevato consentito dalle discipline europee di riferimento. Inoltre, il credito è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, anche con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di stato ai sensi dell’art. 107 TFUE.
Per informazioni
Invitiamo le imprese rientranti nel perimetro della ZLS o comunque interessate ad avere ulteriori informazioni e a rimanere aggiornate sul tema, a contattare le Delegazioni di Livorno e Massa Carrara:
Silvia Civalleri mail s.civalleri@confindustriatoscanacentroecosta.it
Gabriele Martelli mail g.martelli@confindustriatoscanacentroecosta.it .


