Credito d’imposta materiali di recupero annualità 2024 – Richieste dal 1° dicembre

Nov 18, 2025

A partire dalle ore 12:00 del 1° dicembre 2025 e fino alle ore 12:00 del 30 gennaio 2026 le imprese potranno richiedere il credito d’imposta fino a  20mila euro per l’acquisto di materiali di recupero.
Con il decreto 2 aprile 2024, n. 132, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 21-05-2024, n.117, il MASE, insieme a MIMIT e MEF, hanno definito i criteri e le modalità per poter fruire del credito d’imposta, oltre ai requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare le tipologie di prodotti e di imballaggi ottenuti da materiali di recupero per l’accesso all’agevolazione.

Beneficiari

Imprese di tutte le dimensioni e di tutti i settori che abbiano acquistato prodotti ed imballaggi di natura ecosostenibile.

Alla data di presentazione dell’istanza, le imprese devono essere costituite attive presso il registro delle imprese. Sono escluse quelle che si trovano in liquidazione volontaria, sottoposte a procedure concorsuali o che siano destinatarie di sanzioni interdittive (art. 9, comma 2, lettera d), del D.Lgs n. 231/2001).

Spese ammissibili

Come previsto dall’art. 4 del Decreto 132/2024, sono ammissibili le spese effettivamente sostenute nell’anno 2024 relative all’acquisto di:

  • prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata, o da altro circuito post- consumo, degli imballaggi in plastica;
  • imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432: 2002, inclusi gli imballaggi in carta e cartone (ad eccezione di quelli stampati con inchiostro o trattati con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell’impasto cartaceo) e quelli in legno non impregnati;
  • imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata della carta, dell’alluminio e del vetro.

Tali prodotti e imballaggi devono possedere i requisiti tecnici e le certificazioni previste dall’allegato 1 del decreto.

Come previsto dall’art. 4, comma 3, inoltre, l’effettività del sostenimento delle spese oggetto di agevolazione deve risultare da un’apposita attestazione tecnica (resa dal presidente del collegio sindacale, da un revisore legale, da un professionista, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale).

Restano escluse le spese che, non essendo utilizzate  nel  ciclo  produttivo  del   soggetto   proponente,   si configurano unicamente come merce di rivendita operata da imprese del commercio.

Contributi

Il contributo è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione, nella misura del 36% delle spese ammissibili.

L’agevolazione massima concedibile non può eccedere l’importo annuale di 20.000 euro per ciascun soggetto beneficiario, nel limite complessivo annuo di 5 milioni di euro.

Il credito di  imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o europea.

Procedure e termini

Le istanze potranno essere presentate tramite la procedura informatica accessibile al link:

https://invitalia-areariservata-fe.npi.invitalia.it/home

nella finestra temporale attiva dalle ore 12:00 del 1° dicembre 2025, fino alle ore 12:00 del 30 gennaio 2026.
Come previsto dal decreto, tutte le istanze presentate nell’ambito dello sportello saranno valutate a prescindere dall’ordine temporale di presentazione dell’istanza.

Allegati

Nella sezione del sito istituzionale del Ministero, alla pagina dedicata all’agevolazione, sono inseriti gli schemi relativi al modulo di domanda, all’attestazione delle spese, gli oneri informativi, l’informativa sulla privacy e una sezione di FAQ (LINK).

Per informazioni

Delegazione di Firenze: Irene Rosadini mail i.rosadini@confindustriatoscanacentroecosta.it

Delegazioni di Livorno e Massa Carrara: Silvia Civalleri mail s.civalleri@confindustriatoscanacentroecosta.it

 

 

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