Fringe benefit auto aziendali: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla corretta applicazione della disciplina 2025

Ago 4, 2025

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 192/2025 pubblicata il 22 luglio 2025, torna a fare chiarezza sul trattamento fiscale dei fringe benefit derivanti dall’uso promiscuo dei veicoli aziendali, alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) e del DL “Bollette” (DL 19/2025).

 

Il punto centrale: conta quando si firma, si immatricola e si consegna

L’Amministrazione finanziaria conferma quanto già anticipato nella Circolare n. 10/E del 3 luglio 2025: per determinare il corretto trattamento fiscale, è essenziale considerare congiuntamente tre elementi:

  1. Data di stipula del contratto di assegnazione;
  2. Data di immatricolazione del veicolo;
  3. Data di consegna al dipendente.

La nuova disciplina introdotta dall’art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR, come modificato dalla legge di bilancio, si applica solo ai veicoli con contratti stipulati, immatricolati e consegnati nel 2025.

Il regime transitorio e la “finestra protetta” fino a giugno 2025

Il comma 48-bis, introdotto dal DL n. 19/2025, consente di continuare ad applicare la disciplina previgente nei seguenti casi:

  • Veicoli concessi in uso promiscuo tra 1° luglio 2020 e 31 dicembre 2024;
  • Veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e consegnati tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2025.

In tali ipotesi, restano valide le percentuali forfettarie precedenti, differenziate in base alle emissioni:

  • 25% con emissioni di CO2 fino a 60 g/km;
  • 30% con emissioni tra 60 e 160 g/km;
  • 50% dal 2021 con emissioni tra 160 e 190 g/km;
  • 60% dal 2021 con emissioni superiori a 190 g/km.

Quando si applica la regola generale del “valore normale”

Se anche solo uno dei tre elementi richiesti non rientra nei termini previsti, l’Agenzia chiarisce che non si applica né il regime transitorio né la nuova disciplina del 2025. In tal caso, si ricorre al criterio generale previsto dall’art. 51, comma 3, TUIR: il valore del fringe benefit sarà determinato in base al valore normale del bene, limitatamente alla componente riferibile all’uso privato.

Il caso esaminato

Nel caso oggetto della risposta n. 192/2025, una società aveva:

  • stipulato il contratto il 27 dicembre 2024,
  • ordinato il veicolo nello stesso giorno,
  • ma richiesto la consegna non prima del 1° luglio 2025.

Secondo l’Agenzia, non sussistendo i requisiti temporali per il regime transitorio né per quello nuovo, si applica la tassazione ordinaria del fringe benefit basata sul valore normale, ai sensi dell’art. 9 TUIR.

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