Il 6 maggio 2025, la Commissione Ambiente della Camera dei Deputati ha dato il via libera a due nuovi emendamenti e alla riformulazione di altri quattro relativi al decreto legge che introduce l’obbligo di polizze assicurative contro eventi catastrofali per le imprese, in particolare riguardano l’obbligo di stipulare una polizza anche per l’imprenditore che utilizza per la propria attività beni e immobili in locazione e l’impossibilità di assicurare un edificio gravato da abusi edilizi.
Obbligo assicurativo agli immobili con sanatoria o condono
L’emendamento specifica che l’obbligo di assicurazione si applica non solo agli immobili costruiti o ampliati con un valido titolo edilizio, ma anche a quelli la cui costruzione è avvenuta in un periodo in cui tale titolo non era obbligatorio. Inoltre, sono inclusi gli immobili oggetto di sanatoria o per i quali è in corso un procedimento di sanatoria o condono.
Mentre gli immobili con abusi edilizi non sanabili o privi dei requisiti edilizi necessari sono esclusi dalla copertura assicurativa e da ogni forma di sostegno pubblico, come indennizzi, contributi o agevolazioni finanziarie.
Immobili assicurati ma di proprietà di terzi
Un altro emendamento riformulato stabilisce che, per gli immobili assicurati ma di proprietà di terzi, l’indennizzo spettante è corrisposto al proprietario del bene, il quale è tenuto a utilizzare le somme per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità. In caso di inadempimento, il proprietario ha comunque diritto a una somma corrispondente al lucro cessante per il periodo di interruzione dell’attività di impresa a causa dell’evento catastrofale, nei limiti del 40% dell’indennizzo percepito.
Valutazione del valore dei beni
È stato inoltre approvato un emendamento che specifica che, per determinare il valore dei beni da assicurare, si considera uno tra:
- Il valore di ricostruzione a nuovo dell’immobile.
- Il costo di rimpiazzo dei beni mobili.
- Il costo di ripristino delle condizioni del terreno interessato dall’evento calamitoso.
Esclusione dello scoperto per grandi imprese
Un ulteriore emendamento esclude dallo scoperto o franchigia fino al 15% del danno le grandi imprese e le società controllate e collegate che alla data di chiusura del bilancio abbiano i requisiti individuati da un decreto del Mimit (fatturato annuo superiore a 150 milioni di euro e contare almeno 500 dipendenti alla data di chiusura del bilancio) e che stipulano un programma assicurativo globale valido per tutto il gruppo, quindi polizza unica e coordinata per tutto il gruppo di aziende a cui appartengono, invece di assicurazioni separate per ciascuna società del gruppo.
Come precedentemente anticipato, le imprese interessate dovranno sottoscrivere la polizza catastrofale entro le seguenti scadenze:
- Per le micro e piccole imprese l’obbligo decorre dal 1° gennaio 2026.
- Per le medie imprese dal 1° ottobre 2025.
- Per le grandi imprese rimane fermo al 1° aprile 2025, ma le sanzioni saranno applicate solo dopo 90 giorni dalla decorrenza dell’obbligo.
Nulla di fatto invece per la richiesta avanzata sia dalla maggioranza che dall’opposizione di rendere deducibili fiscalmente i costi delle polizze catastrofali che le imprese sono obbligate a sottoscrivere. La richiesta non è passata, ma forse potrà trovare spazio nella nella prossima legge di Bilancio.