Casi di esclusione dall’addizionale NASPI

Ago 6, 2020

Premessa

L’Inps con circolare ha  delineato le fattispecie contrattuali di lavoro a termine escluse dall’obbligo di versamento del contributo addizionale di finanziamento NASpI.

Fattispecie escluse dal contributo addizionale

Per espressa disposizione normativa, il contributo addizionale non si applica ai:

  • lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti, limitata alle ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del posto.
  • contratti di lavoro in apprendistato;
  • contratti di lavoro domestico (esclusi quelli in somministrazione).
  • i rapporti a tempo determinato degli operai agricoli;
  • le assunzioni a tempo determinato di lavoratori in mobilità (Avvenuti sino al 31 dicembre 2016)

Lavoratori stagionali

Per il lavoro stagionale l’esclusione dall’obbligo di versamento del contributo addizionale NASpI è prevista:

  • per i lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R n. 1525/63;
  • per contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020, per lo svolgimento delle attività stagionali “definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative” non si applica il contributo addizionale NASpI né, conseguentemente, l’incremento previsto in occasione di ciascun rinnovo.

I contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento delle attività stagionali non ricomprese dall’elencazione recata dal D.P.R. n. 1525/1963, ma definite “stagionali” dalla contrattazione collettiva, sono stati assoggettati al contributo addizionale NASpI e, nei casi di rinnovo decorrenti dal 14 luglio 2018, trova applicazione anche l’incremento del contributo addizionale NASpI.

I c.d. lavoratori extra

La legge definisce l’ambito di individuazione del lavoro extra, previsto dalla contrattazione collettiva, quale “speciali servizi di durata non superiore a tre giorni” per la cui esecuzione è ammesso il ricorso a questa particolare fattispecie contrattuale.

Queste disposizioni sono applicabili unicamente nei settori del turismo e ai pubblici esercizi. Sono comprese in tale ambito le attività ricettive (alberghi, villaggi, campeggi, etc.), di somministrazione di alimenti e bevande (bar e ristoranti) e dell’intermediazione (agenzie viaggi).

Istruzioni operative

I lavoratori assunti a tempo determinato, identificati attualmente nel flusso Uniemens con la qualifica3 uguale a “G”, avente il significato di “Stagionale assunto dal 01.01.2013 al 31.12.2015, per attività definite da avvisi comuni e da CCNNLL stipulati entro il 31.12.2011” continueranno ad essere esposti con detta qualifica.

Dal periodo di paga settembre 2020, non sarà più richiesto il contributo addizionale naspi e l’incremento del contributo addizionale.

Per l’identificazione dei c.d. lavoratori extra, le aziende dovranno utilizzare a partire dal mese di competenza settembre 2020, nel flusso Uniemens, la nuova qualifica3 uguale a “X”, avente il significato di “Lavoratori extra”. Detta nuova qualifica prevede l’esclusione del contributo addizionale NASpI e l’incompatibilità con i codici relativi al versamento dell’incremento del contributo addizionale.

La nuova qualifica3 uguale a X sarà resa compatibile solo con i c.s.c. previsti dalla circolare INPS 194/2015.

 

ARTICOLI CORRELATI

#NucleareFuturo – Rapporto Confindustria/Enea

Presentato lo scorso 16 luglio alla Camera dei Deputati lo studio realizzato da Confindustria ed ENEA in tema di mix energetico e produzione in Italia di energia da fonte nucleare. Contesto...

Progetto retribuzioni 2025

Si rinnova, anche per il 2025, il Progetto Retribuzioni, l’indagine che permette alle aziende partecipanti di ottenere, per 60 diversi profili professionali, un feedback personalizzato sul...

RICERCA