Accordo di ricollocazione: prime istruzioni

Giu 28, 2018

 

Il Ministero del Lavoro e l’Anpal, in attuazione della Legge di Bilancio 2018, con la circolare congiunta n. 11 del 7 giugno 2018, hanno fornito le indicazioni operative in tema di accordo di ricollocazione e fruizione dei benefici contributivi legati all’assunzione del lavoratore che sottoscrive l’assegno di ricollocazione.

Accordo Di Ricollocazione

L’accordo di ricollocazione è un nuovo strumento utile alla gestione delle crisi aziendali volto a garantire al lavoratore, che sottoscrive un assegno di ricollocazione in costanza di fruizione di integrazione salariale straordinaria, un servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione.

A conclusione della procedura di consultazione sindacale attivata nei casi di riorganizzazione ovvero di crisi aziendale, per i quali non è espressamente previsto il recupero occupazionale, è possibile la sottoscrizione di un accordo che preveda un piano di ricollocazione con l’indicazione degli ambiti aziendali e dei profili a rischio esubero. Tale strumento non è attivabile nei casi di contratto di solidarietà.

Il Ministero del Lavoro e l’Anpal hanno predisposto un apposito format di accordo che dovrà essere riportato nel verbale di chiusura della procedura di consultazione sindacale. Fino al 30 ottobre 2018, se l’accordo di ricollocazione risulta distinto e temporalmente successivo rispetto al verbale di consultazione, le parti dovranno riattivare il confronto presso il Ministero del Lavoro o la Regione.

Il datore di lavoro, nei successivi 7 giorni dalla stipula, dovrà trasmettere l’accordo all’Anpal, con le modalità che verranno fornite in una successiva circolare.

 

Assegno Di Ricollocazione

I lavoratori rientranti negli ambiti o nei profili dichiarati in esubero nell’accordo di ricollocazione possono richiedere all’Anpal, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo, l’attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione nei limiti e nelle condizioni previste dai programmi di CIGS.

Il servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione ha una durata corrispondente a quella della CIGS e comunque non inferiore a 6 mesi. Tale periodo è ulteriormente prorogabile di ulteriori 12 mesi, nel caso in cui non sia stato utilizzato l’intero ammontare dell’assegno entro il termine della CIGS, previo accordo tra lavoratore e ente erogatore del servizio.

Il programma di assistenza intensiva deve essere compatibile con la residua attività lavorativa e con l’accordo di ricollocazione; le convocazioni e le iniziative di politica attiva proposte devono pertanto essere svolte al di fuori dell’orario di lavoro.

I lavoratori ammessi anticipatamente all’assegno di ricollocazione a seguito di accordo di ricollocazione non sono soggetti all’obbligo di accettazione di un’offerta di lavoro congrua. Una offerta di lavoro potrà pertanto essere liberamente rifiutata da tali lavoratori, senza che ciò comporti conseguenze in relazione all’integrazione salariale percepita.

 

 

Benefici Per Il Datore Di Lavoro

Il datore di lavoro che assume il lavoratore nel periodo in cui usufruisce dell’assegno di ricollocazione, ha diritto ad un beneficio di carattere contributivo consistente nell’esonero dal versamento del 50 % dei contributi previdenziali complessivamente dovuti, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di importo pari a 4.030 euro su base annua per:

  • 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
  • 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori 6 mesi.

Il beneficio spetta a condizione che l’impresa non presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore in essere.

Per la fruizione di tale incentivo siamo in attesa di una circolare Inps con le relative istruzioni operative.

 

Benefici Per Il Lavoratore

Il lavoratore che, nel periodo in cui usufruisce del servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione, accetta l’offerta di un contratto di lavoro con altro datore, la cui impresa non presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa del datore in essere, usufruisce di un duplice beneficio:

  1. a) l’esenzione dal reddito imponibile ai fini Irpef delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di 9 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede sono invece soggette al regime fiscale applicabile ai sensi della disciplina vigente in relazione al titolo per il quale sono erogate;
  2. b) la corresponsione, da parte dell’Inps e con le modalità definite dall’Istituto, di un contributo mensile pari al 50% del trattamento di CIGS che gli sarebbe stato corrisposto se non fosse stato assunto. Con riferimento a tale ultimo beneficio, l’importo spettante al lavoratore andrà calcolato applicando al periodo residuo previsto dal programma di riorganizzazione o crisi aziendale, la percentuale di ore integrate mediamente osservata nel periodo di fruizione.

 

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